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lunedì 29 marzo 2010

Diritto dell'ambiente. Il nuovo sistema SISTRI per il controllo dei rifiuti.


Il tema del rispetto dell'ambiente ed in particolare della gestione dei rifiuti secondo legalità assume un rilievo di particolare importanza visti gli eventi degli ultimi anni, in primis la cosiddetta emergenza rifiuti che interessa e mette a repentaglio la salute di molti cittadini.
La recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Ambiente che prevede l'adozione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI offre lo spunto per pubblicare un post ricevuto dall'Ing. Gerardo Mollica, titolare dell'omonima società di consulenza nel settore edilizia e ambiente con il quale lo Studio collabora.


Il 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 141 bis D.Lgs. 78/09 convertito nella L. 102/09.
Il decreto varato dal ministro Prestigiacomo definisce le modalità, i tempi e i costi del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI la cui gestione è affidata al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Il nuovo sistema porterà ad una sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato su il registro carico e scarico rifiuti, formulario e MUD, con un sistema basato su tecnologie informatiche.
Tutti i movimenti dei rifiuti saranno comunicati al Comando dei Carabinieri in tempo reale mediante strumenti telematici.
L'art. 1 del decreto individua le imprese obbligate ad aderire al SISTRI:
a - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
b - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti di cui al D.Lgs. 152/06, all'art. 184, comma 3, lettere c) rifiuti da lavorazioni industriali,d)rifiuti lavorazioni artigianali ed infine lettera g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.
c - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
d - consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e - i trasportatori; f - i recuperatori e gli smaltitori.

E' invece prevista l'iscrizione facoltativa per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che fino a dieci dipendenti, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi, imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle indicate nel citato art. 184 e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
Il decreto 17.12.2009 del Ministero per l'ambiente prevede la graduale entrata in vigore delle disposizioni in base alla tipologia dei rifiuti trattati o gestiti dalle imprese.
Dal prossimo 13 luglio, ovvero 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le prescrizioni si applicheranno ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, commercianti ed intermediari, consorzi ed istituti di recupero per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto, trasportatori, recuperatori e smaltitori.
Dal 12 agosto 2010 avverrà l'entrata in vigore per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra 11 e 50 dipendenti e i soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI.
Agli operatori del settore segnaliamo che è possibile iscriversi on line al SISTRI sul sito www.sistri.it realizzato dal Ministero dell'Ambiente che permette di ottenere ogni informazione a riguardo.

In questa sede non potevamo che sintetizzare la nuova normativa relativa alla gestione dei rifiuti.
Per ogni chiarimento in materia di diritto ambientale e per ulteriori precisazioni sul SISTRI invitiamo a contattarci ai recapiti dello Studio o via mail a studiomollicagerardo@alice.it

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Per noi addetti al trasporto dei rifiuti il suo post è da leggere con attenzione. Ho letto il decreto e ci sono vari punti da chiarire per non incorrere in errori. Credo che contatterò lo studio per alcuni chiarimenti su alcuni articoli che non ho potuto avere visitando il sito del ministero.
Stefano titolare di una azienda della provincia di Perugia

Anonimo ha detto...

Interessante il post sul SISTRI viste le prossime scadenze per adeguarsi alle prescrizioni.
Leggendo però il decreto ci sono molti articoli non certo chiari.
Spero di capirne qualcosa di più dal sito del ministero.
Grazie per aver trattato con semplicità il tema.
Una ditta di smaltimento della provincia di Napoli.