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sabato 11 luglio 2009

DANNI DA SINISTRI STRADALI. L'indennizzo diretto non è obbligatorio.



Con la recente sentenza n. 180 del 19 giugno 2009 la Corte Costituzionale ha chiarito che il danneggiato a seguito di un incidente stradale non è obbligato ad attivare la procedura dell'indennizzo diretto del Codice delle Assicurazioni, ma può chiedere il risarcimento dei danni anche al responsabile del sinistro e alla sua compagnia di assicurazioni.






E' definitivamente caduta l'interpretazione secondo cui in base al D.Lgs. 209/2005, il Codice delle Assicurazioni, chi aveva subito un danno in occasione di un sinistro stradale doveva rivolgersi alla propria compagnia per essere risarcito dei danni materiali e/o fisici, salvo poi qualora la somma ricevuta da quest'ultima non fosse reputata congrua adire il giudice, ovvero il Giudice di Pace, con le ultime modifiche del codice di procedura civile competente fino al valore di Euro 20.000 oppure il Tribunale, convenendo in giudizio solo la sua compagnia secondo l'art. 145, comma 2, del Cod. Ass. senza poter agire ex lege 990/69 e art. 2054 del codice civile, contro il responsabile civile del sinistro e la sua compagnia.


La sentenza della Corte Costituzionale ha origine dall'ordinanza di un Giudice di Pace di Palermo che, nel decidere un procedimento inerente un sinistro stradale, aveva espresso dubbi di costituzionalità dell'art. 149 del Cod. Ass. secondo cui "i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato" obbligandolo a rivolgersi alla propria assicurazione eliminando il diritto di agire anche contro il responsabile.

I giudici della Consulta, con una sentenza interpretativa di rigetto, hanno ritenuto che "sulla base del significato proprio delle parole (...) l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà (...) un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno." e "il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato".

Pertanto si è rivelata corretta l'interpretazione di molti colleghi avvocati i quali ritenevano ancora applicabile sia in fase stragiudiziale che giudiziale anche la procedura originaria di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile del sinistro e della sua compagnia.

Visto l'argomento devo dare un cenno anche alla vexata quaestio del rimborso delle spese legali sostenute dal danneggiato nella fase stragiudiziale della procedura di risarcimento che l'art. 9 del D.P.R. 254/2006, regolamento di attuazione del Codice delle Assicurazioni, non include nell'importo del risarcimento in spregio agli articoli 3 e 24 della Costituzione, uguaglianza di fronte alla legge e diritto alla difesa che deve essere garantito non solo nel corso del giudizio ma anche nella fase delle trattative stragiudiziali come ribadito dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 11606/2005 e 2275/2006 che le includono nel danno risarcibile.

Il Giudice di Pace di Cagliari con ordinanza del febbraio 2008 ha rimesso gli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale del citato art. 9 che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perchè ha creato una situazione di disparità a svantaggio del danneggiato -consumatore a favore delle compagnie assicuratrici, il quale, parte debole, volendo evitare i costi dell'assistenza legale deve sottostare alle condizioni risarcitorie imposte dalla propria compagnia che gode di posizione prevalente. Ciò porterebbe anche alla discriminazione tra gli indigenti e gli abbienti che potrebbero sempre permettersi l'ausilio di un legale per una migliore tutela dei propri diritti.

Si confida in un sollecito pronunciamento della Corte costituzionale su questo tema delicato che interessa migliaia di danneggiati che, senza adeguata assistenza, si trovano in balia delle compagnie e si vedono costretti ad accontentarsi di quanto viene offerto dai liquidatori o dai periti, i quali, si noti bene, devono rispettare le esigenze di bilancio delle loro mandanti e di buon grado trattano il risarcimento con chi è sprovveduto, ad esempio, in materia di tabelle e microinvalidità, danno biologico o danno da lucro cessante.
E' sotto gli occhi di tutti noi operatori del diritto che il nuovo sistema risarcitorio dell'indennizzo diretto non tutela affatto il danneggiato - consumatore come invece la legge delega raccomandava.
L'obbligo per l'assicuratore di prestare assistenza informativa e tecnica al danneggiato, previsto nel regolamento emanato successivamente al Codice delle Assicurazioni, è solo un contentino per l'assicurato, visto il chiaro incontestabile conflitto di interesse tra l'assicuratore-liquidatore del danno che vuole contenere i costi dei sinistri e il danneggiato-creditore che vorrebbe ottenere il massimo risarcimento.

Ebbene, occupandomi anche di infortunistica stradale, per esperienza personale devo dire che buona parte delle compagnie di assicurazioni riconoscono, anche nella procedura dell'indennizzo diretto, le spese legali dell'intervento dell'avvocato che assiste il danneggiato nella fase stragiudiziale.
Tuttavia a conferma del buon diritto del danneggiato non solo a rivolgersi ad un legale ma anche ad ottenere il rimborso dei suoi costi posso citare la sentenza del 31 maggio 2005 n. 11606 della Cassazione civile, III sezione, che ha incluso quale voce di danno autonoma anche le spese legali stragiudiziali sostenute dall'avente diritto al risarcimento.


Conclusivamente va sottolineato che la materia dell'infortunistica stradale richiede specifiche competenze e conoscenze, sia legislative che giurisprudenziali, che solo gli studi legali, meglio se specializzati, possono garantire, e non chiunque altro, adducendo presunte competenze tecnico-legali, si propone per assistere il danneggiato, mirando solo ad una qualunque liquidazione del danno da ottenere al più presto per poter chiedere il proprio compenso.
Tra l'altro l'avvocato nel valutare la congruità del risarcimento dovuto secondo la legge e la giurisprudenza che conosce, considera l'opportunità o meno di rivolgersi al giudice conoscendo i meccanismi procedurali.
Coloro che hanno subito un danno da sinistro stradale possono continuare a rivolgersi ad uno studio legale che potrà assisterli e tutelare i loro interessi nei confronti delle compagnie di assicurazioni soprattutto in occasione di sinistri denotati da particolari circostanze in tema di accertamento di responsabilità potendo contare sul rimborso anche delle spese legali, pur nella fase che precede l'eventuale causa, sia da parte della propria compagnia che dal responsabile del sinistro e della sua compagnia.