Post più popolari

domenica 1 febbraio 2009

STALKING - Atti persecutori dagli ex. Il decreto convertito nella legge 38 del 23 aprile 2009.



Lo "stalking", il reato di atti persecutori introdotto con l'art. 612 bis del codice penale, è entrato nel nostro corpus giuridico con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38. Coloro che si rendono responsabili di minacce o atti persecutori ripetuti nei confronti di una stessa persona potranno essere puniti con la reclusione fino a quattro anni. La pena potrà arrivare fino a sei anni nel caso in cui le persecuzioni provengano dall'ex coniuge, ex convivente o fidanzato e la vittima sia una donna incinta e l'autore del fatto sia recidivo.
Ma cosa si intende esattamente quando si parla di "stalking" ?
Con il termine "stalking", dal verbo inglese "to stalk" "fare la posta, braccare la vittima designata, perseguitare", si indicano una serie di atteggiamenti persecutori di un individuo verso un'altra persona, spesso di sesso opposto, nella quale viene causato uno stato di ansia e di paura. I comportamenti persecutori si concretizzano sia con ripetuti tentativi di comunicazione sia verbale che scritta con la vittima che mediante appostamenti ed intrusioni nella sua vita privata. Lo "stalker" ovvero l'autore della persecuzione spesse volte è un conoscente,un collega o un ex-partner della vittima che vuole ricominciare un rapporto sentimentale interrotto. Talvolta può anche essere un estraneo che vuole vendicarsi di un presunto torto subito. Atteggiamenti tipici sono, oltre i pedinamenti, l'invio alla vittima di lettere, e-mails, sms o telefonate oscene.
Il tutto attraverso un crescendo di minacce che può degenerare in aggressioni fisiche fino al ferimento o all'uccisione come accaduto alcune volte in Italia a scapito di giovani donne perseguitate dai loro ex compagni arrivati a ridurle in fin di vita o ucciderle.
Nel Codice penale il nuovo reato rubricato "atti persecutori" è stato inserito come articolo 612 bis tra i delitti contro la libertà individuale e, in particolare, nella sezione terza sui "delitti contro la libertà morale" dopo l'art. 612 che punisce la "minaccia".
E' prevista la sanzione del carcere da sei mesi a quattro anni per chi porrà in essere molestie o minacce con atti ripetuti nel tempo idonei a procurare un continuo stato di ansia o paura nella vittima oppure a far nascere un timore fondato per l'incolunità propria o di un parente. Tra le aggravanti l'uso delle armi da parte dello "stalker". Il reato è punibile a querela di parte ma qualora la vittima sia un minore o un disabile o il persecutore sia stato ammonito in precedenza la perseguibilità è d'ufficio. L'ammonimento è un elemento importante della nuova fattispecie in funzione preventiva per scongiurare che gli atti di molestia degenerino.
Prima di presentare la querela la vittima potrà chiedere al Questore un ammonimento al molestatore. Dopo adeguate indagini circa la fondatezza della notizia di reato lo "stalker" riceverà un ammonimento orale ovvero sarà invitato al rispetto della legge e a far cessare le persecuzioni.
Qualora le persecuzioni dovessero ripetersi il Pubblico Ministero potrà procedere d'ufficio.
Il giudice potrà poi intimare al presunto molestatore di non avvicinarsi ai luoghi dove vive la vittima e di non avere comunicazioni o contatti con questa e i suoi parenti.