La legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale 302 del 30 dicembre 2015 ha istituito in via sperimentale ai commi 414,415
e 416 il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
In attesa del decreto di attuazione della norma che dovrà
essere varato entro trenta giorni dal 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore
di queste disposizioni, precisiamo che
il coniuge in stato di bisogno è colui che non e' in
grado di provvedere
al mantenimento proprio e, se esistenti,
dei figli minori,
oltre che dei
figli maggiorenni portatori di
handicap grave, qualora siano conviventi.
Ricordo che l'art. 156 del codice civile stabilisce che:
"Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato."
"Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato."
Se il coniuge non ha ricevuto le somme di cui all'assegno determinato ex art. 156 del codice civile per inadempienza dell'altro coniuge che vi era tenuto, in base alla recente normativa varata dal Governo Renzi potrà presentare con l'ausilio di un avvocato una istanza al Tribunale
del luogo dove risiede chiedendo l'anticipazione di
una somma non superiore
all'importo dell'assegno medesimo.
Il presidente del tribunale o un giudice
da lui delegato,
ritenuti sussistenti i presupposti di legge, può assumere
informazioni nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, ne valuta l'ammissibilita' e,
al termine dell’istruttoria, salvo che la respinga, la
trasmette al Ministero della
giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta al coniuge
richiedente.
Il Ministero della giustizia procederà poi al recupero delle
somme erogate nei confronti del coniuge inadempiente.
Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui
delegato non ritiene sussistenti i
presupposti per la
trasmissione dell'istanza al Ministero
della giustizia, provvede al
rigetto della stessa
con decreto non impugnabile.
Il procedimento introdotto
con la presentazione
dell'istanza non e' soggetto al pagamento del contributo unificato.
Restiamo ora in attesa del decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con cui verranno adottate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi
414 e 415, l'individuazione
dei tribunali presso i quali avviare la
sperimentazione, le modalita'
per la corresponsione delle somme e per la
riassegnazione al Fondo di cui
al comma 414 delle somme recuperate dai coniugi
inadempienti.
Chiarimenti sul procedimento di competenza del Tribunale ex L. 208/2015 commi 414 e 415 ai recapiti dello Studio o alla mail
studiolegaledevaleri@gmail.com
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