Le novità del tutto penalizzanti per i consumatori in materia di risarcimento
danni da sinistro stradale che erano state inserite nel decreto legge varato dal governo Letta ed in particolare l'art. 8 non sono state convertite in legge e di questo non possiamo che rallegrarci a differenza delle compagnie di assicurazione.
Resta confermato quindi il termine di due anni dal sinistro per proporre la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del responsabile civile e all'assicurato secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2947 del codice civile.
Resta confermato quindi il termine di due anni dal sinistro per proporre la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del responsabile civile e all'assicurato secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2947 del codice civile.
Il decreto
legge 145 del 23 dicembre 2013 aveva modificato il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile in materia
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ecco il testo vigente del secondo comma della norma «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. »
Ecco il testo vigente del secondo comma della norma «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. »
Il
che vuol dire che il
danneggiato, conducente, trasportato o pedone, se l'art. 8 del decreto fosse stato convertito senza modifiche, doveva inviare entro tre mesi dalla data del fatto la richiesta di risarcimento altrimenti poteva essergli opposta la decadenza dal
diritto ad essere risarcito.
Ricordo che la richiesta, in difetto di risarcimento o nell’ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, deve essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.
Ricordo che la richiesta, in difetto di risarcimento o nell’ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, deve essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.
Va ricordato che l’art. 1310 “prescrizione”
del codice civile dispone che l’atto interruttivo della prescrizione contro uno
dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori.
Resta invariato il termine prescrizionale biennale per
i danni causati dalla circolazione stradale, mentre per quelli derivanti da
insidie stradali o trabocchetti, ad esempio le famigerate buche e sconnessioni
stradali, si applica il termine di cinque anni ex art. 2948 del codice civile (Cass. civ. III, 22 giugno 2006 n. 14456).
Qualora poi il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli configuri
una fattispecie penalmente rilevante, ad esempio art. 598 c.p. “omicidio colposo”, il termine
prescrizionale in sede civile diventa quello più lungo previsto in ambito
penale e questo anche se l’azione civile viene proposta nei confronti non
degli autori del reato ma dei soggetti che devono rispondere a titolo di
responsabilità indiretta anche se non interessati dal procedimento penale.
La costituzione di parte civile proposta nel corso del
giudizio interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della
sentenza.
Il termine prescrizionale è interrotto validamente con la richiesta
di risarcimento danni inviata con raccomandata A.R. o la notifica
dell’atto di citazione in giudizio, a seconda del valore dinanzi il Giudice di
Pace o il Tribunale ordinario competente, con cui si formula la domanda di
risarcimento al responsabile civile e alla compagnia che lo assicura per la
r.c.a.
Ai lettori infine indico il commento pubblicato tempo addietro sul blog "Insidia stradale. Buche e tombini, danni e pubblica amministrazione".
Chiarimenti sulle problematiche in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale o da insidia stradale ai recapiti dello Studio o alla mail studiolegaledevaleri@hotmail.com
La prima assistenza informativa a studio non comporta compensi per coloro che hanno subito danni.
La prima assistenza informativa a studio non comporta compensi per coloro che hanno subito danni.