Post più popolari

venerdì 9 luglio 2010

Diritto dell'Ambiente. Rifiuti. Rinvio al 1 ottobre entrata in vigore del SISTRI.


Riprendo e aggiorno in materia di ambiente e rifiuti il tema del SISTRI,il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, già trattato con il post del 29 marzo scorso.
La normativa nazionale relativa alla gestione dei rifiuti è contenuta nella legge 296/06, art. 1, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, art. 2 comma 24 e da ultimo la legge 102/09, art. 14 bis mentre a livello europeo è in fase di attuazione la direttiva UE 2008/98/CE.

E' stata diffusa dalle associazioni di settore la notizia del probabile rinvio al 1 ottobre 2010 dell'entrata in vigore del SISTRI che, tra l'altro, prevede l'installazione della black box sugli automezzi, le USB keys e un nuovo software gestionale.
Dovrebbe infatti essere pubblicato un decreto ministeriale in tal senso vista la prossima scadenza del 13 luglio per le grandi imprese che in mancanza di proroga dovranno cominciare a utilizzare il SISTRI tra pochi giorni.
Le imprese medio piccole e quelle non obbligate ma che possono conformarsi ai criteri del sistema con adesione volontaria dovrebbero invece rispettare il termine del 12 agosto 2010.
Ricordo che sono tenute al rispetto del SISTRI le seguenti categorie:
i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i produttori iniziali di sistemi non pericolosi con più di 10 dipendenti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, i consorzi per recupero e riciclaggio,i trasportatori professionali di rifiuti speciali, gli operatori del trasporto intermodale, i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi, recuperatori e smaltitori.
AGGIORNAMENTO del 13 luglio 2010
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 il Decreto Ministero Ambiente 9 luglio 2010 che apporta modifiche ed integrazioni al Decreto 17 dicembre 2009 che ha istituito il SISTRI.
Il provvedimento è in vigore dal 14 luglio 2010 e proroga al 1 ottobre 2010 il termine unificato di operatività de SISTRI per tutti i soggetti obbligati.
Il termine per le procedure di ritiro dei dispsitivi USB e per l'installazione delle black box è stato prorogato al 12 settembre 2010.

Invitiamo i lettori a consultare il testo integrale del D.M. 9 luglio 2010 sul sito www.sistri.it

mercoledì 5 maggio 2010

CONDOMINIO. La modifica delle tabelle millesimali.


Ogni condomino può agire in giudizio per chiedere che le tabelle millesimali siano modificate dal Tribunale,competente per territorio, ma occorre considerare con attenzione se vi sono le condizioni per ottenere la rettifica e darne prova.

Gli articoli 68 e 69 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile stabiliscono che i valori proporzionali di ogni piano o delle porzioni di piano di proprietà esclusiva dei singoli condomini devono essere ragguagliati in millesimi a quelli dell'intero edificio e indicati in una tabella allegata al regolamento.
Tali valori possono essere riveduti anche nell'interesse di un solo condomino ma devono sussistere due condizioni: devono essere conseguenza di un errore oppure se è notevolmente alterato il rapporto originario tra detti valori in conseguenza di mutate condizioni di una parte dell'edificio, se vi è stata sopraelevazione di piani, una espropriazone parziale oppure innovazioni di vasta portata.

Segnalo all'attenzione dei lettori una recente sentenza della Cassazione civile, sezione II, n. 3001, pubblicata il 10 febbraio 2010.
I giudici della Suprema Corte hanno espresso il principio per cui non comportano la revisione o la modifica delle tabelle nè gli errori sulla determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al calcolo, nè i cambiamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, anche se abbiano determinato una rivalutazione delle singole unità dell'edificio non omogenea, o alterato il rapporto originario tra il valore delle singole unità e tra queste e l'edificio.
Il momento decisivo per individuare il valore delle singole porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini e del ragguaglio in millesimi al valore dell'edificio è quello in cui è stato adottato il regolamento e sono state formate le tabelle.
Qualora venga richiesta la revisione delle tabelle gli errori devono, oltre che essere causa di una divergenza apprezzabii tra i valori posti a base della originaria redazone delle tabelle e quelli a quel tempo effettivi, risultare anche oggettivamente verificabili tenuto conto degli elementi sui quali il valore in quel momento doveva essere calcolato.

La vicenda giudiziale relativa alla sentenza dello scorso febbraio era stata originata dall'azione di un condomino di Torino per l'accertamento dell'erroneità delle tabelle millesimali di riparto delle spese, alo scopo di ottenere la restituzione delle somme che costui aveva versato in eccesso nel corso di circa dieci anni.
Il Tribunale di Torino aveva respinto la domanda e così pure la Corte di Appello che, nel sottolineare che l'errore rilevante ai fini dell'art. 69 disp. att. Codice Civile deve avere carattere oggettivo e provocare una rilevante divergenza tra il valore attribuito nelle tabelle delle unità immobiliari e quello effettivo, aveva rilevato la mancata indicazione e dimostrazione specifica degli errori oggettivi da cui erano viziate le tabelle e che la presunta erroneità di queste non poteva desumersi dalla divergenza da quelle elaborate nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio che si era basata su criteri di valutazione e di calcolo propri dell'attualità.
Dunque la difesa del condomino non aveva fornito la prova di quali criteri di calcolo fossero stati usati per la formazione delle tabelle originarie e la loro coincidenza con quelli usati dal consulente nominato dal Giudice per giungere a redigere tabelle difformi.

Va quindi suggerita la massima cautela nel valutare l'opportunità di una azione giudiziale mirante ad ottenere la rettifica delle tabelle millesimali.
Devo inoltre precisare che l'errore che giustifica la revisione non è l'errore di cui all'art. 1428 e seguenti del Codice Civile in materia di vizi del consenso nel contratto, ma quello da cui deriva un evidente divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle.

domenica 4 aprile 2010

Alleluja, Gesù è risorto ! Pasqua di Risurrezione.


Dal preconio pasquale.

"Esulti il coro degli angeli,
esulti l'assemblea celeste
e un inno di gloria
saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra
inondata di nuova luce!
LO SPLENDORE DEL RE HA VINTO LE TENEBRE,
LE TENEBRE DEL MONDO!"


Perchè cercate tra i morti colui che è vivo ?
Non è qui è risorto.
(Luca, 24,5-6)

Il preconio o exultet è un canto liturgico della solenne veglia pasquale proprio della Chiesa cattolica.
L'immagine proposta è un dipinto, olio su tavola, "La Risurrezione di Cristo" realizzato da Raffaello tra il 1499 ed il 1502, conservato nel museo d'arte di San Paolo del Brasile.

Auguri di pace e serenità a tutti i lettori.
Luigi DE VALERI

lunedì 29 marzo 2010

Diritto dell'ambiente. Il nuovo sistema SISTRI per il controllo dei rifiuti.


Il tema del rispetto dell'ambiente ed in particolare della gestione dei rifiuti secondo legalità assume un rilievo di particolare importanza visti gli eventi degli ultimi anni, in primis la cosiddetta emergenza rifiuti che interessa e mette a repentaglio la salute di molti cittadini.
La recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Ambiente che prevede l'adozione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI offre lo spunto per pubblicare un post ricevuto dall'Ing. Gerardo Mollica, titolare dell'omonima società di consulenza nel settore edilizia e ambiente con il quale lo Studio collabora.


Il 13 gennaio 2010 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 141 bis D.Lgs. 78/09 convertito nella L. 102/09.
Il decreto varato dal ministro Prestigiacomo definisce le modalità, i tempi e i costi del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI la cui gestione è affidata al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Il nuovo sistema porterà ad una sostituzione graduale dell'attuale sistema cartaceo basato su il registro carico e scarico rifiuti, formulario e MUD, con un sistema basato su tecnologie informatiche.
Tutti i movimenti dei rifiuti saranno comunicati al Comando dei Carabinieri in tempo reale mediante strumenti telematici.
L'art. 1 del decreto individua le imprese obbligate ad aderire al SISTRI:
a - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
b - le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti di cui al D.Lgs. 152/06, all'art. 184, comma 3, lettere c) rifiuti da lavorazioni industriali,d)rifiuti lavorazioni artigianali ed infine lettera g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.
c - commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
d - consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e - i trasportatori; f - i recuperatori e gli smaltitori.

E' invece prevista l'iscrizione facoltativa per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che fino a dieci dipendenti, gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi, imprese ed enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle indicate nel citato art. 184 e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.
Il decreto 17.12.2009 del Ministero per l'ambiente prevede la graduale entrata in vigore delle disposizioni in base alla tipologia dei rifiuti trattati o gestiti dalle imprese.
Dal prossimo 13 luglio, ovvero 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, le prescrizioni si applicheranno ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, commercianti ed intermediari, consorzi ed istituti di recupero per il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto, trasportatori, recuperatori e smaltitori.
Dal 12 agosto 2010 avverrà l'entrata in vigore per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno tra 11 e 50 dipendenti e i soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI.
Agli operatori del settore segnaliamo che è possibile iscriversi on line al SISTRI sul sito www.sistri.it realizzato dal Ministero dell'Ambiente che permette di ottenere ogni informazione a riguardo.

In questa sede non potevamo che sintetizzare la nuova normativa relativa alla gestione dei rifiuti.
Per ogni chiarimento in materia di diritto ambientale e per ulteriori precisazioni sul SISTRI invitiamo a contattarci ai recapiti dello Studio o via mail a studiomollicagerardo@alice.it

mercoledì 3 febbraio 2010

SOCIETA' - Il controllo del socio di minoranza nelle S.r.l. Diritto di informazione e di consultazione.


La società a responsabilità limitata è certamente la forma prescelta nella maggior parte di casi da chi vuole costituire una società di capitali.
Spesso però i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e sorge la necessità di effettuare controlli sulla gestione.
In questa sede propongo al lettore un breve excursus sulle facoltà concesse al socio non amministratore dal codice civile invitando il lettore a rivolgersi allo Studio per ogni ulteriore chiarimento in materia di società di capitali o di persone, come S.a.s. e S.n.c.

Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere, questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.
L'art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l'assemblea e proporre per l'approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell'atto costitutivo.
Inoltre costoro possono imporre che alcune decisoni siano prese con il metodo assembleare, art. 2479 bis, anche se l'atto costitutivo prevede un metodo alternativo e questo in materia di modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come previsto dall'art. 2482 bis.
L'art. 2408 richiamato dall'art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all'assemblea.
Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

E veniamo al punto decisivo in materia di controllo sui documenti sociali.
A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell'art. 2476
"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione." .
Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all'informazione e alla consultazione anche mediante professionisti di fiducia del socio ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.

E' il mezzo tipico a disposizione del socio di minoranza per controllare l'operato dell'amministratore, espressione della volontà del socio di maggioranza.
Va rimarcato che il diritto di controllo non può essere negato o limitato ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all'autorità giudiziaria e non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità della qualifica di socio.

Come detto il controllo può essere effettuato con l'ausilio di avvocati, commercialisti o altri professionisti delegati dal socio non amministratore.Gli amministratori dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relatvi al'amministrazione.
Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d'urgenza con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società, previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile.Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza del 2007.

Nel caso in questione il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare alla società, come previsto dall'art. 2476, comma 2, l'accesso e l'estrazione di copia del libro soci, libro delle aduanze e delle deliberazoni dell'assemblea e del consiglio di amministrazone, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.
Il Giudice di Pavia ha precisato che va riconosciuto il diritto del socio ad esercitare il controllo anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione.

Va sottolineato che il diritto di estrarre copia è previsto per le S.p.A. dall'art. 2422 mentre per le S.r.l. si ritiene ammissibile anche se non espressamente previsto nel codice, fatta salva la necessità di rivolgersi al giudice per definirne le modalità in mancanza di accordo tra le parti.

Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito della qualità di socio, è necessario il periculum in mora ovvero la possibilità che il ritardo nell'ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei relativi poteri, sia all'interno della società che mediante azioni giudiziarie come ad esempio l'impugnazone del bilancio o l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In conclusione in base all'esperienza acquisita posso suggerire al socio di minoranza della S.r.l. e comunque al socio non amministratore che percepisca difficoltà nella "vita" societaria e abbia sentore di attività di gestione "poco chiare" di azionare senza indugio la facoltà concessa dall'art. 2476, 2°comma, affidandosi per le verifiche sulla gestione degli amministratori a professionisti di provata esperienza.
Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant'altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l'accesso ai documenti,l'estrazione di copia e l'eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza da attività contra legem o contrarie ai patti sociali messe in atto dagli amministratori o dai soci di maggioranza.

venerdì 1 gennaio 2010

1 Gennaio 2010 Ss.ma Madre di Dio - Buon Anno !


"Il Signore faccia risplendere per te il suo volto (Nm. 6,25)"

Ricevo dalla rivista Civilità Cattolica e faccio miei questi splendidi auguri:

"Cari amici, ricevete da noi de "La Civiltà Cattolica" i più cari auguri di un Anno Nuovo che ci veda capaci di fare del nostro meglio per costruire un mondo migliore, ma innanzitutto per vederlo con gli occhi giusti, quelli che mai si impigriscono nell'abitudine e che sanno essere vigili per cogliere nel mondo tutto "ciò che è vero, nobile, giusto, puro, quello che è amabile, onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode" (Fil. 4, 4-9). AUGURI!"

Buona settimana, ma soprattutto buon 2010 vissuto così!!

martedì 29 dicembre 2009

"E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv. 1, 14a).


Dagli Apoftegmi dei Padri del deserto.

"Un monaco del deserto di Scete, nato da una famiglia di schiavi, ogni anno andava ad Alessandria per portare il salario ai suoi padroni e lavargli i piedi.
Costoro però non volevano che ciò accadesse e gli dicevano: "Padre, non fare questo".
Ma il monaco insisteva rispondendo "Io mi dichiaro vostro servo e pieno di gratitudine perchè mi avete lasciato libero di servire Dio."
Io voglio lavarvi i piedi e voi accettate questo mio salario."

Essi allora lo lasciarono fare e lo congedarono con grande onore.
"

In questo tempo di gioia per la nascita di Gesù, che incarnandosi ha permesso la salvezza di noi tutti, senza distinzioni di ceto, razza o religione, ricordando con il titolo del post il prologo del Vangelo di Giovanni, è mia intenzione accantonare gli abituali temi giuridici del blog invitando il lettore a meditare su un apoftegma dei Padri del deserto.

La breve massima fa riflettere sul valore dell'umiltà,sulla riconoscenza e sull'uguaglianza fra tutti gli uomini.
Ho scelto di arricchire il post con l'affresco della fine del Quattrocento di Bernardino di Betto detto Pinturicchio "Natività con S.Girolamo" conservato nella splendida Basilica di S.Maria del Popolo a Roma.

Ma chi erano i Padri del deserto e cosa sono gli apoftegmi ?
Venivano chiamati Padri del deserto quei monaci eremiti che nel IV secolo d.c., giunta finalmente la pace nell'impero di Costantino, lasciarono le città per vivere nel deserto della Palestina, dell'Egitto o della Siria.
Il primo e più ricordato tra questi monaci fu Antonio il Grande.
Costoro volevano vivere la fede cristiana con rigore ed ebbero vari discepoli e i loro detti, gli apoftegmi, permettono di conoscere la spiritualità di questi anacoreti.
Il termine apoftegma deriva dal verbo greco "apophthenghésthai" che significa "enunciare una sentenza" e dunque vuol dire "detto,sentenza,massima", viene riferito ad una frase o sentenza che racchiude in sintesi una verità e fa riferimento ad una situazione storica con personaggi reali, è una specie di sentenza enunciata dal protagonista in risposta ad una affermazione di un altro soggetto.
La Bibbia contiene libri apoftegmatici come i Proverbi e celebri sono gli Apoftegmi dei Padri del deserto costituendo una fonte preziosa per la storia della spiritualità e le origini del monachesimo cristiano.

Al termine di questa dovuta intromissione nella spiritualità (ma potrei dire di avervi proposto sempre una "sentenza" anche se dai contenuti assai più importanti di quelle elaborate dai giudici ...) è mio dovere augurare a tutti coloro che visitano il blog, anche occasionalmente, un sereno e felice Natale 2009 e a chi ha perso il lavoro nell'anno che sta terminando di ritrovarlo nel 2010, grazie, non solo all'intervento di chi governa o comunque degli uomini, ma all'aiuto di Colui che tutto move (Dante, Par.1)e sul quale tutti possiamo confidare nelle difficoltà della vita.

Buon Natale e felice Anno nuovo
ovvero per chi, come me, ha un debole per il latinum
"Natale hilare et Annum Faustum!"
Aloysius