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giovedì 27 giugno 2019

Sblocca cantieri e condomini. Un amministratore giudiziario per intervenire sugli edifici degradati.

E' stato pubblicato il cosiddetto Decreto Sblocca cantieri, ovvero la Legge 55/2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, e, tra le altre disposizioni, porto all'attenzione dei lettori del blog la norma, art. 5 sexies, che dovrebbe permettere di risolvere il problema degli edifici condominiali in cattivo stato di manutenzione.
La norma prevede che, a seguito della dichiarazione di degrado effettuata dal sindaco con ordinanza, questi possa far nominare un amministratore giudiziario per assumere, in sostituzione dell’assemblea, le decisioni indifferibili e necessarie per migliorare le condizioni dello stabile.



Ecco il testo dell'art. 5 sexies del DL 32/2019.
"1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo' essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile e' ubicato. 
L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea. 
2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta' di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il quarto comma dell'art. 1105 del codice civile prevede che "se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero, se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore."

Vedremo nel concreto se questa facoltà della P.A., a tutela dell'incolumità pubblica, certamente a rischio di impopolarità, verrà applicata nei comuni...ricordando che gli oneri degli interventi verranno posti a carico dei condomini.

Info diritto condominiale studiolegaledevaleri@gmail.com

martedì 11 giugno 2019

Socio di minoranza e diritto di recesso ex art. 2437 codice civile.

Studio Legale DE VALERI Law Firm. Diritto societario segnala Cass. civ. I, 22 maggio 2019, n. 13845.

Diritto di RECESSO del SOCIO di MINORANZA a seguito di modifica di clausola statutaria riguardante la DISTRIBUZIONE degli UTILI. 

Il principio espresso dal giudice di legittimità: 
"In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione "diritti di partecipazione" di cui all'art. 2437 lett. g) codice civile (...) comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, tra questi quello afferente la percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto. Ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione degli utili, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci, prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci in minoranza".







Info diritto societario studiolegaledevaleri@gmail.com