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lunedì 25 dicembre 2017

Auguri di pace e serenità ai lettori del blog. Oggi è nato il Salvatore.


"C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’ aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia" (dal Vangelo di Luca).

Auguri a tutti i lettori del blog.



Giorgione, Adorazione dei pastori. XVI secolo.





L'Adorazione dei pastori o anche Natività Allendale è un dipinto a olio su tavola di Giorgione, databile al 1500-1505 circa conservato nella National Gallery of Art a Washington.

giovedì 21 dicembre 2017

Immobiliare. Il preliminare di un immobile abusivo non è annullabile.



E’ valido il contratto preliminare per la compravendita di un immobile parzialmente abusivo ? La Cassazione di recente si è pronunciata in senso affermativo precisando che va considerata la natura meramente obbligatoria del preliminare e che non ricorre l’inadempimento del promittente venditore se il promissario acquirente è a conoscenza della  parziale o totale abusività dell'immobile.
La decisione in commento è della II° sezione della Corte di Cassazione civile, sentenza n. 20707 pubblicata il 4 settembre 2017.
 



La controversia in questione derivava dall’azione giudiziale di una promissaria acquirente di un immobile che dopo la sottoscrizione di un contratto preliminare, accortasi a suo dire che l’immobile era affetto da irregolarità urbanistiche, citava i promittenti venditori chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità del preliminare e, in via subordinata, la risoluzione.

Le parti promittenti venditrici che avevano presentato l’istanza di sanatoria tardivamente eccepivano che la controparte era a conoscenza della seppur parziale abusività dell'immobile e dell’esito negativo della pratica di condono. Inoltre l’attrice immessa nel possesso aveva realizzato opere abusive che avevano determinato il sequestro del bene e l’avvio di un procedimento penale e a completamento degli addebiti non aveva versato la terza rata del prezzo.

Il Tribunale autorizzava il sequestro giudiziario dell'immobile e con sentenza escludeva la nullità del preliminare e dichiarava la risoluzione per inadempimento dell'attrice che proponeva l’appello poi dichiarato inammissibile a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei promittenti venditori che non si era costituito nel giudizio.
Dopo una prima decisione della Suprema Corte che rinviava alla Corte d’Appello la quale però rigettava l’impugnazione, la promittente acquirente adiva nuovamente la Corte di Cassazione che definitivamente respingeva le tesi della difesa della promissaria acquirente.
Per quanto di interesse in merito al quesito iniziale il giudice di legittimità ha rilevato che “non è configurabile la dedotta nullità del preliminare per abusività dell'immobile. Infatti, al contratto preliminare di compravendita di immobili stipulato dopo l'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 non è applicabile la sanzione della nullità, prevista dall'art. 15 della legge n. 10 del 1977, in relazione agli atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, essendo stata detta disposizione interamente sostituita da quelle di cui al capo primo della citata legge n. 47 (Cass., Sez. II, 26 aprile 2017, n. 10297).

La giurisprudenza costante sostiene che la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985, con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria si applica nei soli contratti con effetti traslativi, quindi al definitivo che concretizza il trasferimento del bene, e non ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita in quanto “la dichiarazione di regolarità o la produzione della documentazione relative alla regolarità dell'edificazione, all'eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all'atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronunzia della sentenza ex art. 2932 cod. civ., che tiene luogo di tale contratto (Cass., Sez. II, 9 maggio 2016, n. 9318)”.

Non poteva dichiararsi l’inadempimento dei promittenti venditori secondo il giudice di legittimità sia perché la promissaria acquirente era a conoscenza sin dal momento della stipula del preliminare dello stato irregolare del bene, sia perché “detta situazione edilizia non precludeva la possibilità di rogare l'atto definitivo, essendosi di fronte, sotto il profilo della tipologia dell'abuso, ad un vizio di regolarità urbanistica non oltrepassante la soglia della parziale difformità (cfr. Cass. sez. II, 18 settembre 2009, n. 20258)”.

La Corte infine rilevava che il Tribunale aveva valutato in ogni caso il comportamento colpevole prevalente della promissaria acquirente sia per la mancata corresponsione della somma pattuita quale terza rata del prezzo dell'immobile che per la circostanza accertata che l’attrice, avuta la consegna anticipata dell'immobile, aveva fatto eseguire senza autorizzazione amministrativa varie opere di ristrutturazione neppure consentite dai promissari venditori provocando il sequestro penale dell'immobile.
Conclusivamente va detto che la Cassazione ha ribadito la validità del contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato dopo l'entrata in vigore dell’art. 40 della legge n. 47/1985 in quanto la sanzione della nullità prevista si applica solo ai contratti con effetti traslativi restandone esclusi i contratti con efficacia obbligatoria come il preliminare di vendita.

Chiarimenti sul tema della nullità o risoluzione del contratto preliminare di compravendita di immobili:
mail studiolegaledevaleri@hotmail.com

venerdì 8 dicembre 2017

Editoria italiana indipendente. A Roma inaugurata Più Libri PIù Liberi 2017.

Inaugurata a Roma la kermesse nazionale dell'editoria indipendente Più Libri Più Liberi quest'anno nella nuova sede del Roma Convention Center più noto come La Nuvola di Fuksas all'EUR.




Un dato importante che fa piacere conoscere: i piccoli e medi editori continuano a crescere, addirittura più del mercato generale. I primi dieci mesi dell’anno registrano un evidente aumento sia per numero di copie di carta vendute che per fatturato nei canali trade (esclusa la grande distribuzione). E’ questa la maggiore evidenza dall’indagine Nielsen per l’Associazione Italiana Editori (AIE) che è stata presentata alla Fiera nazionale della piccola e media editori in programma dal 6 al 10 dicembre al Roma Convention Center La Nuvola.
I piccoli editori – intendendo quei marchi editoriali indipendenti con un venduto a prezzo di copertina sotto i 16 milioni di euro – registrano per il libro di carta andamenti migliori di quelli del mercato generale, confermando perfomance positive sia per fatturato (valore) che per numero di copie (volume).  Il 2017 per il mercato del libro in Italia conferma l’uscita dalla crisi: +1,5% il fatturato, in recupero il dato, – 1%, delle copie vendute: i primi 10 mesi dell’anno evidenziano una crescita del fatturato del +1,5% e un calo delle copie di carta vendute del -1% secondo i dati di Nielsen per AIE, previsto in recupero sul Natale. Se si toglie però la grande distribuzione organizzata in cui i piccoli e medi editori sono poco presenti, i dati cambiano molto: +2,9% il valore complessivo del mercato del libro di carta e +0,5% il dato delle copie vendute. E’ proprio questo canale quello più in sofferenza per la vendita dei libri, tanto da influenzare (come dimostrano i dati) i risultati complessivi di tutto il mercato.
Un'occasione da non perdere la visita alla fiera dell'editoria italiana di Roma soprattutto per acquistare un libro e partecipare alle tante occasioni di crescita culturale dei vari incontri con gli scrittori che presentano i loro libri nelle sale del centro congressi di viale Cristoforo Colombo facilmente raggiungibile scendendo dalla metro B Eur Fermi.

sabato 2 dicembre 2017

Maker Faire Rome 2017 is on the run. Tutti alla Fiera di Roma.

Inaugurata ieri Maker Faire 2017 The european edition, la grande fiera dell'innovazione a Roma.






Alla Maker Faire 2017, in corso alla Fiera di Roma, si è svolta ieri la conferenza di apertura con l'intervento di innovatori da tutti i continenti. 
Molte le startup nei pavillons con i giovani makers da incontrare agli stand, un'occasione di scambio di innovazione e manifestazione di volontà e capacità intellettuale... giovanile italiana. 
Insomma questa è l'Italia che ci piace perchè cresce e dà buon segno in the world nonostante tutto il resto. 
Have a good job italian makers ! 

Oggi e domani apertura la pubblico in orario 9.00 - 19.00. Area kids per i ragazzi dai 4 anni quindi da non perdere per tutta la famiglia.

De Valeri Law Firm based in Rome Company, PMI & startup Area support the makers & startup

info: studiolegaledevaleri@hotmail.com

giovedì 9 novembre 2017

Contributi per il Cinema. Al via la terza edizione di Lazio Cinema International.

Presentato questa mattina alla Regione Lazio il bando LAZIO CINEMA INTERNATIONAL giunto alla terza edizione, a sostegno degli investimenti per la realizzazione di opere nel settore audiovisivo in compartecipazione tra industrie del Lazio ed estere mediante contributi a fondo perduto. 
Per le PMI richiedenti come muoversi in caso di giudizio di NON AMMISSIBILITA' dei progetti ?

L'avviso pubblico prevede che per i progetti ritenuti non ammissibili, il responsabile del procedimento, seguendo la procedura della Legge 241/90, comunicherà ai richiedenti i motivi di esclusione e questi avranno 10 giorni dalla comunicazione per presentare per iscritto le loro osservazioni corredate da eventuali documenti, successivamente Lazio Innova prenderà la decisione finale quanto all'ammissione al beneficio. 





Ad ogni modo i richiedenti, i cui progetti non siano stati ammessi all’agevolazione con provvedimento regionale, potranno proporre entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione sul Bollettino della Regione Lazio, il ricorso al TAR Lazio o in alternativa entro 120 giorni il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, deciso dal Consiglio di Stato.

Le domande saranno visibili su Gecoweb dal 16 novembre.
Due fonestre temporali per partecipare: la prima finestra si aprirà il 16 gennaio 2018, la seconda dal 4 luglio 2018.
Attenzione alla tempistica di richiesta: la procedura di ammissione è a sportello per cui a parità di valutazione viene favorito chi avrà per primo inviato la PEC di richiesta.

Info giuridiche sulle prescrizioni del bando e ricorsi amministrativi mail
studiolegaledevaleri@hotmail.com

Buona fortuna a tutti i richiedenti e attenzione alle prescrizioni dell'avviso pubblico.


giovedì 27 luglio 2017

Scuola. Graduatorie docenti 2017-2020. Dieci giorni per il reclamo alla scuola, poi ricorso al Giudice del Lavoro.

Alla ribalta in queste ore nel settore SCUOLA i risultati delle graduatorie di istituto per migliaia di docenti interessati. ll Ministero aveva disposto anche la possibilità di presentare in modalità cartacea il modello B per la scelta delle sedi, relativamente alle graduatorie di istituto di I e II fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020.

Con il D.M. n. 374 del 1 giugno 2017 è stato regolato l'aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/20.





Il Ministero dell'Istruzione a viale Trastevere



Il modello B poteva essere presentato in modalità telematica sino alle ore 20,00 del 26 luglio 2017.
Superato il predetto termine, gli aspiranti che non siano riusciti a presentare il modello B tramite Istanze OnLine, per cause non imputabili agli stessi, potranno inviarlo in modalità cartacea all'istituto capofila, che lo inserirà nel portale dei servizi SIDI.


Cosa fare se il docente rileva la presenza di errori nell'assegnazione dei punteggi o nella scelta della scuola ?
L'art. 10 del D.M. 374/2017 dispone:

"1.I dirigenti scolastici pubblicano, in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia.
2. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le
disposizioni e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento ("Avverso le graduatorie
di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della
domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all 'albo della
scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la
graduatoria diviene definitiva. 
La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo "), che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo 8. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. 
A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ( n.d.r. 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente
scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Anche avverso la decisione del
dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario
ai sensi dell'art.63 e
seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, eventualmente previo esperimento delle procedure
di conciliazione e arbitrato previste dall' art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro".


Nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i docenti che ritengono di essere stati penalizzati ingiustamente dovranno presentare il reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione.
Poi, scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo, tuttavia avverso le graduatorie medesime il docente potrà presentare con l'ausilio di un avvocato il RICORSO al TRIBUNALE, in funzione di GIUDICE del LAVORO, come da giurisdizione ex art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Info D.M. 374/2017, reclamo alla scuola e ricorsi al Tribunale:

studiolegaledevaleri@hotmail.com

mercoledì 14 giugno 2017

Diritto del lavoro. Concorrenza sleale e licenziamento disciplinare del manager.

Una recente sentenza della sezione lavoro della Cassazione, n. 13922 pubblicata il 5 giugno 2017,  è nuovamente intervenuta in materia di concorrenza sleale tra aziende del medesimo settore e legittimità della sanzione disciplinare erogata all'ex dipendente, un quadro, licenziato per un comportamento connesso all'attività lavorativa.

L'art. 2598 del codice civile, punti 2 e 3, definisce come noto le condotte rilevanti per configurare gli atti di concorrenza sleale ascrivendole a chi " (...) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull' attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Nel caso in esame un manager aveva impugnato il licenziamento derivante dal fatto di aver diffuso notizie diffamatorie e lesive dell'immagine di una società concorrente, evento di cui aveva dovuto rispondere civilmente il proprio datore di lavoro che poi lo aveva licenziato adducendo motivi disciplinari.




Il Tribunale di Ancona aveva accolto il ricorso mentre la Corte di Appello aveva capovolto l'esito a seguito di impugnazione dell'ex datore di lavoro che aveva ottenuto la declaratoria di legittimità del licenziamento disciplinare.
In cosa consistevano le contestazioni disciplinari comminate dal datore di lavoro ?

L'ex dipendente aveva divulgato presso i clienti della società concorrente il contenuto di una mail riservata inviatagli dal direttore commerciale che spiegava una strategia commerciale finalizzata ad accrescere la clientela.
Il comportamento del lavoratore poi licenziato secondo il collegio marchigiano era contrario alle regole della correttezza commerciale e pregiudizievole della immagine del datore di lavoro e da questo si configurava una evidente lesione del vincolo fiduciario pur non rientrando nelle condotte sanzionabili con il licenziamento in base al CCNL applicabile la cui elencazione aveva carattere esemplificativo.
Il lavoratore pertanto ricorreva alla Cassazione, resisteva l'ex datore di lavoro.
Secondo la difesa del lavoratore con una prima contestazione era stata addebitata la diffusione non autorizzata di notizie tratte dal sito internet di un COBAS e non la divulgazione di una mail aziendale riservata poi confermata da una seconda contestazione, che seguiva alle giustificazioni riguardo alla mail ricevuta dal direttore commerciale.
Con un secondo motivo il lavoratore rilevava che la valorizzazione di una condotta del dipendente diversa da quella contestata nella sede disciplinare costituiva violazione del principio per cui la contestazione degli addebiti non è modificabile successivamente.
Nel respingere il ricorso la Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva ritenuto che la contestazione disciplinare si basava sulla trasmissione non autorizzata a svariati clienti della società concorrente di comunicazioni interne riservate che potevano concretamente ledere l'immagine commerciale della ditta concorrente.
Si configuravano atti di concorrenza sleale concretizzati dal lavoratore di cui l'azienda era stata chiamata a rispondere dalla concorrente.
Quanto alle lettere di addebito e alla presunta modifica degli addebiti la Corte di merito correttamente aveva interpretato la prima lettera di addebito, la seconda aveva gli stessi contenuti, in senso conforme alle difese sulla giusta causa del licenziamento svolte in giudizio dal datore di lavoro.
Quanto alla presunta mancanza di proporzionalità della sanzione e la mancata previsione della condotta ascritta al lavoratore tra le mancanze che giustificavano il licenziamento ai sensi dell'art. 32 del CCNL trasporti veniva rimarcato dalla difesa del lavoratore che l'articolo 32 stabiliva che in ogni caso le sanzioni dovevano essere applicate per analogia di gravità rispetto ai casi previsti.
Il fatto sanzionato, sempre secondo la difesa del lavoratore, non era assimilabile per analogia di gravità ad alcuna delle mancanze che davano luogo al licenziamento ma unicamente alle ipotesi punibili con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio.
Anche questo motivo veniva giudicato infondato.
Secondo il giudice di legittimità "non vi era, invece, la esigenza di una specifica motivazione in ordine alla analogia di gravità della condotta rispetto alle fattispecie punibili con sanzione conservativa a tenore del contratto collettivo, avendo la sentenza già stigmatizzato la rilevante gravità della condotta e la sua idoneità a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro".




Il giudice di secondo grado aveva osservato che le ipotesi di mancanze previste dal contratto collettivo come giustificanti il licenziamento rivestono carattere esemplificativo.
L'articolo 32, infatti, elenca al paragrafo B le sanzioni conservative e le mancanze che danno luogo rispettivamente al rimprovero, alla multa ed alla sospensione e “ nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati”.
Tale previsione non è riferibile al licenziamento disciplinare, la cui disciplina è contenuta in un separato e successivo paragrafo (paragrafo C) ma alla sola graduazione delle sanzioni conservative.
Le stesse parti collettive danno atto che la elencazione delle mancanze che danno luogo a licenziamento disciplinare è compiuta soltanto “a titolo semplificativo e non esaustivo” mentre la applicazione per analogia della disciplina delle sanzioni ai casi non esaminati ha quale presupposto una pretesa di esaustività della disciplina collettiva.
L'applicazione analogica della disciplina contrattuale delle sanzioni, rileva la Corte, trova il suo limite nella ipotesi in cui sia configurabile una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 del codice civile.

Quanto infine alla presunta violazione dell'art. 2106 del codice civile "sanzioni disciplinari" il giudice del reclamo aveva correttamente valutato l'esistenza di una giusta causa del licenziamento derivante dall'ampia divulgazione presso la clientela della impresa concorrente, al fine di sviarne illegittimamente la clientela, di notizie e valutazioni riservate apprese per ragioni di servizio.
La Corte di merito aveva dato giusto rilievo sia alla gravità dell' inadempimento e la responsabilità risarcitoria derivata per il datore di lavoro, che al grado della colpa del lavoratore che godeva di elevate competenze professionali con le mansioni di quadro.

Il ricorso è stato respinto e confermata la legittimità del licenziamento del manager.

Info diritto del lavoro e licenziamenti: studiolegaledevaleri@hotmail.com

venerdì 19 maggio 2017

Lavoro. Termini di decadenza per impugnare il licenziamento e ricorrere al Giudice.


La Corte di Cassazione sezione Lavoro con la recente sentenza 19 gennaio - 17 maggio 2017 n. 12352 è intervenuta per ribadire la tempistica con cui il lavoratore deve impugnare a pena di decadenza il suo licenziamento e poi proporre il ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro affinchè l'impugnazione non perda di efficacia.

Due sono quindi i termini di decadenza per il lavoratore.

Quest'ultimo punto è di evidente importanza perchè non di rado è capitato a chi scrive che il lavoratore pur avendo impugnato nei termini il licenziamento comminato dal datore di lavoro abbia poi lasciato passare il tempo senza proporre il ricorso e poi presentatosi a studio si sia sentito dire che era decaduto dall'azione che gli avrebbe permesso di ottenere la reintegra o il risarcimento del danno.




La Corte, passando al decisum in questione, ha ricordato che l'art. 6, comma 1, L. n. 604/66 e l’art.32, comma 1, L. n. 183/10, prevedono che "il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta)". L’art. 6, comma 2 stabilisce poi che l’impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale...".

Attenzione, ecco il punto fondamentale da ricordare.


Secondo la Corte non si può ritenere che il secondo termine di decadenza diretto ad una maggiore certezza dei rapporti giuridici tra lavoratore e datore di lavoro debba decorrere dalla scadenza del 60°giorno dalla comunicazione del licenziamento anche qualora il lavoratore abbia provveduto, liberamente, ad impugnarlo senza attendere il 60° giorno dalla comunicazione del recesso. 

In conclusione gli attuali 180 giorni per depositare il ricorso giudiziale decorrono dalla data effettiva dell'impugnazione del licenziamento anche se la stessa è intervenuta prima della scadenza del sessantesimo giorno utile per impugnarlo.


Inoltre per completare il quadro delle possibili situazioni, ricordo che qualora prima dello scadere dei 180 giorni venga proposto il tentativo di conciliazione o la richiesta di arbitrato ove previsto, in caso di rifiuto o di mancato accordo con il datore di lavoro, entro i sessanta giorni dalla data del verbale negativo il lavoratore dovrà depositare il ricorso dinanzi il Tribunale competente, sempre a pena di decadenza.


Pertanto dopo aver impugnato il licenziamento sarà cosa buona attivarsi in tempi brevi per avviare la procedura giudiziale contattando un avvocato esperto del diritto del lavoro che inizierà ad istruire la causa acquisendo la documentazione probatoria necessaria al buon fine del giudizio.


studiolegaledevaleri@gmail.com











martedì 16 maggio 2017

Abilitazione scientifica nazionale 2017. Pubblicati i primi giudizi della tornata 2016.

Sono in corso di pubblicazione i risultati della prima sessione della nuova procedura a sportello per l’abilitazione dei docenti di I e II fascia nei vari settori scientifico-disciplinari, i cosiddetti SSD.
Il tema A.S.N. continua ad essere di grande interesse nella community universitaria, dopo il precedente commento “Abilitazione scientifica nazionale. Aggiornamenti per i potenziali ricorrenti…” pubblicato l’8 luglio 2014 sul blog di informazione giuridica luigidevaleri.postilla.it , sono pervenuti al nostro studio svariati riscontri dai candidati giudicati non idonei per valutare le prospettive di accoglimento del ricorso al TAR Lazio.




Come noto i candidati che verificando la loro posizione sul sito abilitazione.miur.it apprendono di essere stati ritenuti non idonei possono valutare l’opportunità di presentare un ricorso al TAR Lazio, unico competente, per conseguire l’annullamento del proprio giudizio ed una nuova valutazione, ricorso da notificarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione che corrisponde alla decorrenza dell’abilitazione, oppure entro centoventi giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deciso dal Consiglio di Stato.
Coloro che leggendo il proprio giudizio ravvisano alcune incoerenze o altre criticità visti i tempi ristretti per una valutazione,sempre particolare e personale, devono attivarsi per tempo.

La novità recente è costituita dal fatto che i candidati possono presentare la domanda di abilitazione senza limitazioni temporali quindi in qualsiasi momento dell’anno.
Dai primi di aprile di quest’anno è in corso la pubblicazione dei dati relativi al gruppo di candidature presentate entro il 2 dicembre 2016.
L’A.S.N. “a sportello” proseguirà pertanto senza interruzioni, il 3 aprile sono scaduti i termini per il secondo gruppo di candidature che vedranno le commissioni impegnate nella valutazione entro il prossimo 3 agosto e la pubblicazione dei risultati agli inizi di settembre 2017.

I motivi a fondamento del ricorso devono essere valutati caso per caso quanto alle illegittimità riscontrate. I candidati possono contattare lo studio via email per ricevere una consulenza preventiva al fine dell'eventuale proposizione del ricorso al TAR Lazio:

studiolegaledevaleri@gmail.com

martedì 9 maggio 2017

Diritti dei disabili. Chi occupa il posto auto riservato commette il reato di violenza privata.

Non di rado è capitato a Roma ma certamente non solo dalle nostre parti, in spregio ad ogni forma di rispetto per il prossimo disabile, che il beneficiario abbia trovato occupato il proprio spazio riservato sulla pubblica via per il parcheggio.
Ebbene chi si comporta in questo modo dovrà fare attenzione alle conseguenze che questo gesto del tutto deprecabile potrebbe arrecargli essendo applicabile la fattispecie della violenza privata di cui all'art. 610 c.p. che prevede la reclusione fino a quattro anni.




Di recente la Cassazione penale con la sentenza del 7 aprile 2017 n. 17794 si è pronunciata in materia definendo un procedimento in cui un automobilista aveva occupato il posto auto riservato ad un disabile per circa 24 ore ovvero fino a quando la sua autovettura era stata spostata con il carro-attrezzi, affermando che "costituisce violenza privata la condotta di chi impedisce, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all'avente diritto di parcheggiare la propria autovettura.... rappresenta una modalità di coartazione dell’altrui volontà peraltro realizzata con la piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta".

studiolegaledevaleri@gmail.com

lunedì 24 aprile 2017

Infortunistica stradale. L'investimento del pedone che non attraversa sulle strisce.

Dai comportamenti di alcuni pedoni che attraversano la strada fuori delle strisce, magari poste a meno di 100 metri, spesso di corsa e parlando al cellulare, sembrerebbe che l’art. 190 del Codice della Strada sia poco o nulla conosciuto.
Vale la pena quindi di ricordare che il legislatore dispone con questa norma “i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. Laddove manchino del tutto gli attraversamenti pedonali, il pedone è tenuto a dare la precedenza ai conducenti, a meno che egli non abbia già impegnato la carreggiata, caso in cui l’automobilista deve consentirgli di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza”.




E non va dimenticato il principio generale dell’art. 140 C.d.S., secondo cui gli utenti della strada, anche i pedoni, devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale. Pertanto, anche il pedone è tenuto a rispettare le regole di prudenza unitamente ai conducenti di moto e autoveicoli e se viene investito la sua condotta assume rilievo nella valutazione di una sua eventuale corresponsabilità.
Di recente la Cassazione, IV sezione penale, sentenza n. 8112/ 2017 pubblicata lo scorso 20 febbraio, ha definito un caso in cui un anziana era stata investita, ed era deceduta a seguite delle lesioni riportate, dopo che aveva iniziato l’attraversamento della sede stradale alla distanza di circa 45 metri da un impianto semaforico manuale con strisce pedonali sbucando da un aiuola spartitraffico.
I giudici di piazza Cavour hanno confermato il giudizio della Corte di Appello di Roma che aveva ravvisato un concorso di colpa della vittima pari al 25%, poiché aveva intrapreso l’attraversamento della sede stradale in un punto non consentito, reputando comunque superiore la percentuale di colpa dell’automobilista, per l’eccessiva velocità tenuta in centro urbano, in fase di sorpasso e in prossimità di un incrocio, tale da non avergli consentito una eventuale manovra di emergenza.
E ciò perché una manovra del conducente, con una condotta di guida rispettosa dei limiti di velocità in loco di 50 km/h, avrebbe permesso di evitare l’investimento o limitarne i danni.

Quanto al concorso di responsabilità va ricordato l’art. 1227, primo comma del codice civile per cui “ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate” applicabile anche a questa fattispecie di rilievo penale.
L’accertamento del comportamento colposo del pedone non è di per sé sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054 c.c., comma 1, dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 5399 del 2013).

Respingendo il ricorso dell’automobilista condannato per omicidio colposo, la Corte, esaminando le risultanze del verbale della P.G., le consulenze tecniche svolte su incarico del P.M, le dichiarazioni rese nel dibattimento dall’imputato, dagli operanti e da un teste che seguiva l’autovettura investitrice, rilevava che la valutazione del giudice di merito che aveva ascritto al pedone una corresponsabilità nella misura del 25% costituiva un apprezzamento in fatto non censurabile in sede di legittimità in quanto la sentenza impugnata aveva formulato una valutazione percentuale del comportamento colposo dei due soggetti ritenuti corresponsabili adeguatamente motivato.
La Corte d’Appello aveva considerato un concorso di colpa della vittima pari al 25% in quanto aveva attraversato in un punto non consentito distante circa 45 metri dal semaforo e dalle strisce pedonali pur ritenendo predominante la colpa dell’automobilista che sopraggiungeva in fase di sorpasso in prossimità di un incrocio e a velocità di 68 km/h.
Conclusivamente va detto che solo se il comportamento del pedone abbia assunto una efficienza causale esclusiva nel provocare il danno stesso per la sua repentinità, mettendo il conducente, per le concrete modalità dei fatti, nella impossibilità di evitare l’incidente quest’ultimo andrà esente da responsabilità (Cass. 14064/2010).

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mercoledì 1 marzo 2017

Eredi delle vittime dell'amianto. Assegno una tantum esteso anche per il 2016.

L'assegno una tantum in favore dei malati di mesotelioma non professionale potrà essere accordato agli eredi anche nel caso di decesso verificatosi nel 2016





La commissione Affari costituzionali del Senato aveva approvato la proposta di modifica, presentata dal governo, che proroga di un anno la possibilità, concessa ai parenti delle vittime dell'amianto, di riscuotere l'erogazione stanziata attraverso il fondo istituito presso l' Inail. 
La prestazione, istituita dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 regolata dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, con il decreto Milleproroghe convertito in legge 27 febbraio 2017 n. 19 pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017, viene prorogata di un anno.
Attenzione ai termini ormai prossimi alla scadenza.
La richiesta all'INAIL dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2017.

Per il triennio 2015, 2016 e 2017 l’importo pro – capite della prestazione assistenziale da corrispondere una tantum è pari a 5.600,00 euro.

In breve quanto alle modalità di richiesta l'erede può presentarla recandosi alla sede territoriale o compartimentale INAIL competente per domicilio oppure mediante una raccomandata A/R, usando il modello 190E presente nella sezione della modulistica del portale istituzionale. 

Nella domanda, da presentare anche da uno solo dei soggetti beneficiari, dovranno essere indicati tutti gli eredi, nonché la relativa delega. 
Il richiedente dovrà autocertificare i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma di origine non professionale, i periodi di residenza in Italia dello stesso indicando gli elementi necessari a sostegno dell’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
In particolare è richiesto e va allegato oltre al certificato di morte del congiunto anche un certificato in originale rilasciato da un ente ospedaliero pubblico o privato compresi gli IRCCS attestante che la vittima era affetta da mesotelioma contenente la data della prima diagnosi della patologia.


Info e consulenza 
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lunedì 23 gennaio 2017

Jus pro Arte Entertainment Area segnala il bando Regione Lazio. "Lazio Cinema International" per le coproduzioni internazionali prevede contributi a fondo perduto

E' operativo il Bando Lazio Cinema International con cui vengono stanziati 10 milioni di euro di fondi europei (Por-Fesr 2014-2020) per le imprese del settore cinematografico e dell’audiovisivo. 
Il bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di coproduzioni internazionali. 




Sono previste due finestre per la presentazione delle domande: a gennaio e un’altra a giugno, entrambe da 5 milioni di euro di finanziamento.


Il bando prevede l'erogazione dei fondi per le piccole e medie imprese (PMI) già iscritte al Registro delle Imprese, ovvero ad un registro equivalente in uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano Produttori Indipendenti e operino prevalentemente nel settore di “Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi”. Il beneficiario può essere una sola impresa oppure possono esserci più beneficiari, quindi una aggregazione, per una stessa coproduzione.

La sovvenzione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ammissibili, sostenute dai beneficiari per la realizzazione di una coproduzione.

Lo sportello telematico per la compilazione del formulariodisponibile on line nella piattaforma GeCoWEB, è aperto, per quanto riguarda la prima finestra, fino alle ore 12.00 del 16 febbraio 2017
La richiesta si intenderà formalmente presentata solo con il successivo invio del dossier mediante PEC dalle ore 12.00 del 16 gennaio 2017. 
La seconda finestra per l’invio delle domande sarà attiva a breve ovvero dal 30 maggio al 31 luglio 2017.




Info http://www.lazioinnova.it

Info sulla partecipazione e su eventuali contestazioni in caso di mancata erogazione dei fondi studiolegaledevaleri@gmail.com

Diritto d'Autore. Al via il "premio letterario La giara" edizione 2017 di RAI ERI.

Studio Legale DE VALERI Law Firm Area diritto d'Autore segnala il "Premio Letterario La giara", bandito da RAI e Rai Eri,  ideato per dare spazio e visibilità a giovani scrittori di tutta Italia di età non superiore ai 39 anni.



La Rai, attraverso le proprie Sedi Regionali e Centri di Produzione, si propone come osservatorio sulla scrittura e sulle nuove forme narrative.
Sono 21 le Commissioni Regionali di esperti che scelgono in ogni sede il romanzi migliore da inviare alla Commissione Nazionale per l’individuazione della terna dei finalisti, tra cui viene selezionata l’opera vincitrice.  Nell’edizione 2016 è stata assegnata a Ilaria Tomassini,  autrice del romanzo “Le tre vite di Arturo Ferraro”.
La scadenza per l'invio delle opere è il 31 marzo 2017.
Informazioni e bando del premio letterario La giara sul sito

www.eri.rai.it