Post più popolari

Visualizzazione post con etichetta Tribunale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Tribunale. Mostra tutti i post

venerdì 19 maggio 2017

Lavoro. Termini di decadenza per impugnare il licenziamento e ricorrere al Giudice.


La Corte di Cassazione sezione Lavoro con la recente sentenza 19 gennaio - 17 maggio 2017 n. 12352 è intervenuta per ribadire la tempistica con cui il lavoratore deve impugnare a pena di decadenza il suo licenziamento e poi proporre il ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro affinchè l'impugnazione non perda di efficacia.

Due sono quindi i termini di decadenza per il lavoratore.

Quest'ultimo punto è di evidente importanza perchè non di rado è capitato a chi scrive che il lavoratore pur avendo impugnato nei termini il licenziamento comminato dal datore di lavoro abbia poi lasciato passare il tempo senza proporre il ricorso e poi presentatosi a studio si sia sentito dire che era decaduto dall'azione che gli avrebbe permesso di ottenere la reintegra o il risarcimento del danno.




La Corte, passando al decisum in questione, ha ricordato che l'art. 6, comma 1, L. n. 604/66 e l’art.32, comma 1, L. n. 183/10, prevedono che "il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione (in forma scritta)". L’art. 6, comma 2 stabilisce poi che l’impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale...".

Attenzione, ecco il punto fondamentale da ricordare.


Secondo la Corte non si può ritenere che il secondo termine di decadenza diretto ad una maggiore certezza dei rapporti giuridici tra lavoratore e datore di lavoro debba decorrere dalla scadenza del 60°giorno dalla comunicazione del licenziamento anche qualora il lavoratore abbia provveduto, liberamente, ad impugnarlo senza attendere il 60° giorno dalla comunicazione del recesso. 

In conclusione gli attuali 180 giorni per depositare il ricorso giudiziale decorrono dalla data effettiva dell'impugnazione del licenziamento anche se la stessa è intervenuta prima della scadenza del sessantesimo giorno utile per impugnarlo.


Inoltre per completare il quadro delle possibili situazioni, ricordo che qualora prima dello scadere dei 180 giorni venga proposto il tentativo di conciliazione o la richiesta di arbitrato ove previsto, in caso di rifiuto o di mancato accordo con il datore di lavoro, entro i sessanta giorni dalla data del verbale negativo il lavoratore dovrà depositare il ricorso dinanzi il Tribunale competente, sempre a pena di decadenza.


Pertanto dopo aver impugnato il licenziamento sarà cosa buona attivarsi in tempi brevi per avviare la procedura giudiziale contattando un avvocato esperto del diritto del lavoro che inizierà ad istruire la causa acquisendo la documentazione probatoria necessaria al buon fine del giudizio.


studiolegaledevaleri@gmail.com











mercoledì 20 gennaio 2016

Legge Stabilità 2016. Al via il Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno che non riceve l'assegno di mantenimento.

La legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 302 del 30 dicembre 2015 ha istituito in via sperimentale ai commi 414,415 e 416 il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.



In attesa del decreto di attuazione della norma che dovrà essere varato entro trenta giorni dal 1 gennaio 2016, data di entrata in vigore di queste disposizioni, precisiamo che  il coniuge in stato di bisogno è colui che non e'  in  grado  di  provvedere  al mantenimento  proprio  e, se esistenti,  dei  figli  minori,  oltre  che  dei  figli maggiorenni portatori di  handicap  grave,  qualora siano conviventi.

Ricordo che l'art. 156 del codice civile stabilisce che:
"Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato."

Se il coniuge  non ha ricevuto le somme di cui all'assegno determinato ex art.  156  del codice civile per inadempienza dell'altro coniuge che vi  era  tenuto,  in base alla recente normativa varata dal Governo Renzi potrà presentare con l'ausilio di un avvocato una istanza al Tribunale  del luogo dove risiede chiedendo  l'anticipazione  di  una  somma  non superiore  all'importo  dell'assegno  medesimo. 

Il  presidente   del tribunale o un  giudice  da  lui  delegato,  ritenuti  sussistenti  i presupposti di legge, può assumere informazioni nei trenta giorni successivi al deposito  dell'istanza, ne valuta l'ammissibilita' e, al termine dell’istruttoria, salvo che la respinga,  la  trasmette  al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma dovuta al coniuge richiedente.
Il Ministero della giustizia procederà poi al recupero delle somme erogate nei confronti del coniuge inadempiente.

Quando il presidente del tribunale o il giudice da  lui  delegato  non  ritiene sussistenti  i  presupposti  per  la  trasmissione  dell'istanza al Ministero della giustizia,  provvede  al  rigetto  della  stessa  con decreto  non  impugnabile. 
Il   procedimento   introdotto   con   la presentazione dell'istanza non e' soggetto al pagamento del contributo unificato.

Restiamo ora in attesa del decreto del Ministro della giustizia, di concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui verranno adottate  le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi  414  e  415,  l'individuazione dei tribunali presso i  quali avviare la sperimentazione,  le  modalita'  per  la  corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo  di  cui  al  comma  414 delle somme recuperate dai coniugi inadempienti.

Chiarimenti sul procedimento di competenza del Tribunale ex L. 208/2015 commi 414 e 415 ai recapiti dello Studio o alla mail

studiolegaledevaleri@gmail.com


venerdì 10 febbraio 2012

Lavoro. Entro il 29 febbraio 2012 tutti i lavoratori devono impugnare i contratti a termine illegittimi, anche i precari delle P. Amministrazioni.


Anche se è probabile che molti lettori abbiano già provveduto ricordo che è prossimo il termine del 29 febbraio per impugnare i contratti di lavoro a tempo determinato illegittimi, scaduti nel 2011 e anni precedenti, al fine di non incorrere nella decadenza stabilita dalla Legge 183 del 2010, il cosiddetto "Collegato lavoro".
La scadenza dei 60 giorni va fatta decorrere dal 31 dicembre 2011, nuova data di decorrenza del sistema impugnatorio previsto dall'articolo 32 del Collegato lavoro che regola le decadenze in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, inizialmente operativo dal 24 novembre 2010 poi posticipato al 31 dicembre 2011 dalla Legge 10/2011 che ha convertito il Decreto Legge 225/2010, il "Milleproroghe".

Anche altri lavoratori sono interessati alla prossima scadenza del 29 febbraio 2012.
Le disposizioni del Collegato lavoro per le impugnazioni ex art. 32 si applicano infatti anche ai casi di:
invalidità del licenziamento, licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, trasferimento di cui all’art. 2103 del codice civile, l’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D. Lgs. 368/2001, cessione di contratto di lavoro avvenuto ai sensi dell’art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al giudice la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Entro il 29 febbraio 2012 gli ex lavoratori a termine rientranti nelle ipotesi indicate dovranno impugnare i contratti illegittimi scaduti manifestando formalmente la loro volontà all’ex datore di lavoro e poi, entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione, proporre il ricorso dinanzi il Tribunale, Giudice del lavoro, competente per territorio.

Sempre entro i successivi 270 giorni dall’impugnazione il lavoratore potrà comunicare al datore di lavoro una richiesta di arbitrato o di conciliazione ottenendo una proroga di sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo per il successivo deposito del ricorso, salvo ovviamente l’esito positivo dell’arbitrato o della conciliazione.

Attenzione.
Il mancato deposito del ricorso in Tribunale entro i successivi 270 giorni rende inefficace l’impugnazione precedente e il lavoratore che si sia attivato tardivamente vedrà opporsi la decadenza qualora agisca in giudizio per ottenere la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, sempre che il Giudice accerti l’esistenza dei presupposti di legge per dichiarare la nullità del contratto a termine e la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Il Giudice, come previsto dal comma 5 dell’art. 32 del Collegato lavoro, condannerà il datore di lavoro, a seguito della conversione del contratto a tempo determinato, al risarcimento del lavoratore “stabilendo una indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.

POSIZIONE DEI LAVORATORI PRECARI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI che utilizzano contratti di lavoro flessibili.

L'art. 36 del T.U. sul Pubblico Impiego, D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 133/2008, prevede al comma 5 che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle P.A. non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato,ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Ad ogni modo è opportuno che i dipendenti, contratti a termine cessati o ancora in corso da tre anni, delle PP.AA. impugnino i loro contratti entro il 29 febbraio 2012 con la medesima raccomandata A.R. al datore di lavoro pubblico per evitare la decadenza imposta dal Collegato lavoro.

Tra questi per il settore SCUOLA il personale precario, docente o A.T.A.,in servizio da almeno tre anni, anche non consecutivi, mediante contratti a tempo determinato può impugnarli anche per chiedere il riconoscimento economico in base all'anzianità maturata.
Evitare la decadenza è infatti decisivo per il successivo ricorso entro 270 giorni con il quale potrà ottenersi tale riconoscimento non trascurando comunque la domanda di stabilizzazione del contratto a tempo determinato,percorso assai arduo considerando l'imperatività dell'art. 36 comma 5 del T.U. sul pubblico impiego.

Dicevano gli antichi “tempus edax rerum” ovvero il tempo divora le cose, quindi è opportuno attivarsi senza perdere … tempo, il cui scorrere è il nostro peggior nemico!

Lo Studio Legale De Valeri è a disposizione per ogni chiarimento e per un esame tempestivo della posizione lavorativa dei lettori del blog per evitare il decorso dei termini per l’impugnazione e per il successivo ricorso nei confronti del datore di lavoro.

mercoledì 3 febbraio 2010

SOCIETA' - Il controllo del socio di minoranza nelle S.r.l. Diritto di informazione e di consultazione.


La società a responsabilità limitata è certamente la forma prescelta nella maggior parte di casi da chi vuole costituire una società di capitali.
Spesso però i rapporti tra i quotisti, ovvero tra coloro che hanno sottoscritto le quote sociali o le hanno acquistate dai soci originari, con il passar del tempo possono deteriorarsi e sorge la necessità di effettuare controlli sulla gestione.
In questa sede propongo al lettore un breve excursus sulle facoltà concesse al socio non amministratore dal codice civile invitando il lettore a rivolgersi allo Studio per ogni ulteriore chiarimento in materia di società di capitali o di persone, come S.a.s. e S.n.c.

Il legislatore ha previsto che i soci non amministratori possano sollecitare o influire su alcune decisioni che la società dovrà o potrà prendere, questo diritto non può essere ostacolato dai soci di maggioranza o dal consiglio di amministrazione.
L'art. 2479 del codice civile al primo comma prevede che i soci detentori di almeno 1/3 del capitale sociale possono convocare l'assemblea e proporre per l'approvazione alcuni argomenti oltre a quelli a loro riservati nell'atto costitutivo.
Inoltre costoro possono imporre che alcune decisoni siano prese con il metodo assembleare, art. 2479 bis, anche se l'atto costitutivo prevede un metodo alternativo e questo in materia di modifiche dell'atto costitutivo, operazioni che comportano la modifica dell'oggetto sociale, la modifica dei diritti dei soci o la riduzione del capitale per perdite come previsto dall'art. 2482 bis.
L'art. 2408 richiamato dall'art. 2477, comma 4, dispone che se la S.r.l. ha l'obbligo di dotarsi del collegio sindacale ogni socio può denunciare gli atti di gestione che ritiene abbiano danneggiato la società al collegio sindacale che ne deve tener conto nella sua relazione all'assemblea.
Qualora la denuncia provenga dal socio proprietario di 1/20 del capitale il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

E veniamo al punto decisivo in materia di controllo sui documenti sociali.
A seguito della riforma societaria attuata con i Decreti Lgs. 6/2003 e 37/2004, il codice civile statuisce al secondo comma dell'art. 2476
"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione." .
Il controllo da parte dei soci non amministratori si concretizza nel diritto all'informazione e alla consultazione anche mediante professionisti di fiducia del socio ed è mirato ad assicurare una corretta gestione della società da parte degli amministratori.

E' il mezzo tipico a disposizione del socio di minoranza per controllare l'operato dell'amministratore, espressione della volontà del socio di maggioranza.
Va rimarcato che il diritto di controllo non può essere negato o limitato ad alcuni documenti da parte degli amministratori potendo in tal caso il socio rivolgersi all'autorità giudiziaria e non è subordinato alla ricorrenza di un particolare interesse ma solo alla titolarità della qualifica di socio.

Come detto il controllo può essere effettuato con l'ausilio di avvocati, commercialisti o altri professionisti delegati dal socio non amministratore.Gli amministratori dovranno fornire notizie sullo svolgimento degli affari sociali e permettere la consultazione dei libri sociali e dei documenti relatvi al'amministrazione.
Nel caso di rifiuto da parte della società di mettere a disposizione i documenti il diritto di accesso può essere azionato dal socio in via d'urgenza con il ricorso al Tribunale competente in relazione alla sede legale della società, previsto dall'art. 700 del codice di procedura civile.Il socio ha diritto di esercitare il controllo in questione anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione relativa alla gestione della società come disposto dal Tribunale di Pavia in una ordinanza del 2007.

Nel caso in questione il socio, dopo aver inoltrato una richiesta stragiudiziale rimasta senza esito, aveva proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo al Tribunale di ordinare alla società, come previsto dall'art. 2476, comma 2, l'accesso e l'estrazione di copia del libro soci, libro delle aduanze e delle deliberazoni dell'assemblea e del consiglio di amministrazone, del libro inventari, libro giornale, registri IVA, dichiarazioni fiscali, le fatture emesse e le fatture di acquisto e altri documenti relativi alla gestione sociale.
Il Giudice di Pavia ha precisato che va riconosciuto il diritto del socio ad esercitare il controllo anche attraverso il rilascio di copia di tutta la documentazione inerente la gestione.

Va sottolineato che il diritto di estrarre copia è previsto per le S.p.A. dall'art. 2422 mentre per le S.r.l. si ritiene ammissibile anche se non espressamente previsto nel codice, fatta salva la necessità di rivolgersi al giudice per definirne le modalità in mancanza di accordo tra le parti.

Vertendosi in materia di provvedimenti cautelari oltre al fumus boni iuris, ovvero il requisito della qualità di socio, è necessario il periculum in mora ovvero la possibilità che il ritardo nell'ottenere la documentazione possa ledere il diritto di controllo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei relativi poteri, sia all'interno della società che mediante azioni giudiziarie come ad esempio l'impugnazone del bilancio o l'esercizio di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In conclusione in base all'esperienza acquisita posso suggerire al socio di minoranza della S.r.l. e comunque al socio non amministratore che percepisca difficoltà nella "vita" societaria e abbia sentore di attività di gestione "poco chiare" di azionare senza indugio la facoltà concessa dall'art. 2476, 2°comma, affidandosi per le verifiche sulla gestione degli amministratori a professionisti di provata esperienza.
Una richiesta formale alla società di dare notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di poter consultare i libri sociali e quant'altro pertinente alla conduzione societaria, cui seguirà l'accesso ai documenti,l'estrazione di copia e l'eventuale azione in sede giudiziaria nei confronti dei responsabili, si rivela decisiva per tutelare gli interessi del socio di minoranza da attività contra legem o contrarie ai patti sociali messe in atto dagli amministratori o dai soci di maggioranza.