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lunedì 7 novembre 2016
Tributi. Al via la rottamazione delle cartelle esattoriali, adesione entro il 23 gennaio 2017.
Al via oggi 7 novembre la possibilità di «rottamazione» delle cartelle esattoriali, esclusi gli avvisi bonari, già notificate ai contribuenti entro il termine del 23 gennaio 2017, l'adesione si fa mediante il modulo DA1 scaricabile sul sito www.gruppoequitalia.it che va compilato con la dovuta attenzione.
L'adesione alla DEFINIZIONE AGEVOLATA delle CARTELLE ESATTORIALI può essere fatta consegnando il modello presso le sedi di Equitalia oppure per chi ha la PEC inviandolo unitamente al proprio documento di identità.
Insieme ai dati personali il contribuente che aderisce dovrà indicare nel modulo prestampato gli estremi delle cartelle Equitalia e definire la modalità di pagamento, in unica soluzione oppure con la dilazione in massime quattro rate, l'ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018.
Con il modulo è possibile rinunciare ai ricorsi in commissione tributaria con giudizi pendenti.
Quanto alla PRESCRIZIONE applicabile ai tributi ricordo che per l'IRPEF, IVA e Irap è decennale mentre per l'IMU, Tari e i contributi Inps e Inail il termine è quinquennale dalla notifica della cartella esattoriale.
Tutte le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2015 e non solo da Equitalia ma anche dai Comuni che avranno optato per concedere questa facoltà ai contribuenti rientrano nella .... magnanimità del legislatore.
Sono interessate anche le somme richieste per le infrazioni al codice stradale, il canone Rai, IRPEF, IVA, Irap e contributi Inps.
Equitalia dovrà rispondere alla richiesta di definizione agevolata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto quindi entro il 24 aprile 2017, comunicando l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza e i bollettini per il pagamento in unica soluzione o a rate.
Evidente l'interesse dello Stato a far cassa, ulteriormente, grazie a questa operazione tributaria, i cui termini integrali sono contenuti nel D.L. 193/2016, che dovrebbe rendere svariati milioni di euro in tempi brevi.
Occhio comunque alle valutazioni derivanti dalla propria posizione particolare prima di aderire.
Per l'esame della posizione personale e consulenza mail studiolegaledevaleri@gmail.com
lunedì 11 maggio 2015
Condominio. Apertura di B & B o affittacamere. Cassazione n. 24707 del 20 novembre 2014. Detraibile IVA spese di ristrutturazione per l'avvio di attività di affittacamere.
Con la
recente sentenza n. 24707/2014 il giudice di legittimità si è pronunciato sulla
problematica delle attività di affittacamere e di conseguenza anche sui bed
& breakfast, in condominio escludendo che le stesse
provochino un mutamento delle destinazione d'uso degli immobili utilizzati come
“civile abitazione” e implichino conseguenze dannose per
gli altri condomini, salvo, precisiamo, situazioni di conclamato rilievo quanto
a molestie.
La
decisione della seconda sezione della Cassazione ha respinto il
ricorso di un condominio di Roma, ubicato in un via a pochi passi dal Vaticano
che si fondava sulle disposizioni del regolamento condominiale secondo cui«è fatto divieto di destinare gli
appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio
professionale privato» disposizione che dunque, secondo i
condomini, avrebbe escluso l'esercizio di attività ricettiva in un appartamento
facente parte del condominio.
La tesi
sostenuta dal condominio era stata accolta dal giudice di primo grado che
aveva, infatti, ordinato il fermo dell'attività, ma era stata poi ribaltata
dalla Corte d'Appello cui due condomini, proprietario degli immobili
interessati si erano rivolti.
Il
giudice di secondo grado accertava che “l'attività
di affittacamere non aveva comportato una modificazione della destinazione di
uso civile per abitazione delle unità immobiliari”, risultava
inoltre inammissibile un'interpretazione estensiva del disposto all' art. 6 del
regolamento condominiale che riservasse ai soli proprietari, ai loro congiunti
e ai singoli privati professionisti il godimento delle unità immobiliari site
nel complesso condominiale.
Considerando
altresì che «in concreto»
l'interpretazione del regolamento data dal condominio era stata «più permissiva
di quanto derivante dalla stretta interpretazione letterale»,
nell'edificio, infatti, c'erano già una scuola, delle attività commerciali ed
una agenzia di assicurazione, senza che questo avesse comportato alcuna
restrizione.
Secondo
la Corte di
Cassazione l'attività di bed and breakfast non comporta a
priori “conseguenze
pregiudizievoli” per gli altri condomini tenuto altresì conto,
come ha ritenuto il giudice d'appello che “che
la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la
utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast".
La tesi è
peraltro concorde con l'art. 2 lettera A del regolamento della Regione Lazio n.
16 del 2008, in cui si chiarisce che «l'utilizzo
degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai
fini urbanistici".
L'apertura
di un bed and breakfast o l'avvio di una attività di affittacamere in
condominio non è quindi subordinata all'approvazione dell'assemblea
condominiale.
Cassazione
civ. V, 29 aprile 2015 n. 8628.
Detraibilità IVA spese di ristrutturazione per
l'attività di affittacamere.
Sempre in tema di avvio di attività di affittacamere e B & B segnalo ai lettori la recentissima decisione della V sezione tributaria della Cassazione che ha respinto un ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando la detraibilità dell' IVA sulle spese effettuate per le ristrutturazioni edilizie relative ad attività di affittacamere, secondo i giudici di piazza Cavour non rileva la classificazione catastale dell’immobile ma la strumentalità all’ esercizio di impresa.
Consulenza L. 135/2001 riforma del turismo, avvio di attività ricettive e normativa regionale.
studiolegaledevaleri@gmail.com
Etichette:
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Cass. 8628/2015,
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