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lunedì 7 novembre 2016

Tributi. Al via la rottamazione delle cartelle esattoriali, adesione entro il 23 gennaio 2017.


Al via oggi 7 novembre la possibilità di «rottamazione» delle cartelle esattoriali, esclusi gli avvisi bonari, già notificate ai contribuenti entro il termine del 23 gennaio 2017, l'adesione si fa mediante il modulo DA1 scaricabile sul sito www.gruppoequitalia.it che va compilato con la dovuta attenzione.

L'adesione alla DEFINIZIONE AGEVOLATA delle CARTELLE ESATTORIALI può essere fatta consegnando il modello presso le sedi di Equitalia oppure per chi ha la PEC inviandolo unitamente al proprio documento di identità.
Insieme ai dati personali il contribuente che aderisce dovrà indicare nel modulo prestampato gli estremi delle cartelle Equitalia e definire la modalità di pagamento, in unica soluzione oppure con la dilazione in massime quattro rate, l'ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018.
Con il modulo è possibile rinunciare ai ricorsi in commissione tributaria con giudizi pendenti.




Quanto alla PRESCRIZIONE applicabile ai tributi ricordo che per l'IRPEF, IVA e Irap è decennale mentre per l'IMU, Tari e i contributi Inps e Inail il termine è quinquennale dalla notifica della cartella esattoriale.
Tutte le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2015 e non solo da Equitalia ma anche dai Comuni che avranno optato per concedere questa facoltà ai contribuenti rientrano nella .... magnanimità del legislatore.
Sono interessate anche le somme richieste per le infrazioni al codice stradale, il canone Rai, IRPEF, IVA, Irap e contributi Inps.

Equitalia dovrà rispondere alla richiesta di definizione agevolata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto quindi entro il 24 aprile 2017, comunicando l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza e i bollettini per il pagamento in unica soluzione o a rate.

Evidente l'interesse dello Stato a far cassa, ulteriormente, grazie a questa operazione tributaria, i cui termini integrali sono contenuti nel D.L. 193/2016, che dovrebbe rendere svariati milioni di euro in tempi brevi.

Occhio comunque alle valutazioni derivanti dalla propria posizione particolare prima di aderire.

Per l'esame della posizione personale e consulenza mail studiolegaledevaleri@gmail.com

martedì 3 marzo 2009

ULTIME DALLE CORTI - Tributario - Se il consulente delegato non paga il tributo del cliente.


Se il consulente non ha versato l'importo dovuto per un tributo dal suo cliente, il contribuente che gli ha dato mandato a provvedere al pagamento non è punibile qualora il consulente sia stato condannato con sentenza in sede penale. La denuncia del contribuente seguita dalla condanna del consulente che ha omesso di versare le somme ricevute all'Erario fa insorgere la causa di non punibilità di cui all'art. 6, comma 3 del D.Lgs n. 472/97, il decreto in materia di sanzioni tributarie.
Il contribuente dovrà non solo esercitare l'azione penale nei confronti del consulente ma dimostrare di avergli dato l'incarico di effettuare il pagamento e consegnato la somma necessaria. La Cassazione ha ribadito questo principio con una recente decisione (Cass. sez. tributaria, n.884 del 15 gennaio 2009).
I giudici osservano che la causa di non punibilità è operante in favore del contribuente se è "documentalmente provato che il mancato pagamento del tributo è dovuto a fatto e colpa di terzo, denunciato, accertato e punito dalla magistratura."

Pertanto non è sufficiente che il contribuente al quale è stato contestato dal Fisco il mancato pagamento del tributo adduca di aver denunciato il consulente ma è necessario che provi di averlo delegato e avergli consegnato la somma necessaria per il versamento e che il procedimento avviato in sede penale si concluda con la condanna del delegato.

L'insegnamento pratico che se ne trae è quello di provvedere direttamente al pagamento dei tributi o, qualora non sia possibile, agire con accortezza nel delegare a terzi tale incombente.
I lettori possono inviare alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com ogni quesito relativo a situazioni analoghe e a controversie tributarie in corso presso le Commissioni tributarie.