Visualizzazione post con etichetta prescrizione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta prescrizione. Mostra tutti i post
lunedì 7 novembre 2016
Tributi. Al via la rottamazione delle cartelle esattoriali, adesione entro il 23 gennaio 2017.
Al via oggi 7 novembre la possibilità di «rottamazione» delle cartelle esattoriali, esclusi gli avvisi bonari, già notificate ai contribuenti entro il termine del 23 gennaio 2017, l'adesione si fa mediante il modulo DA1 scaricabile sul sito www.gruppoequitalia.it che va compilato con la dovuta attenzione.
L'adesione alla DEFINIZIONE AGEVOLATA delle CARTELLE ESATTORIALI può essere fatta consegnando il modello presso le sedi di Equitalia oppure per chi ha la PEC inviandolo unitamente al proprio documento di identità.
Insieme ai dati personali il contribuente che aderisce dovrà indicare nel modulo prestampato gli estremi delle cartelle Equitalia e definire la modalità di pagamento, in unica soluzione oppure con la dilazione in massime quattro rate, l'ultima delle quali va saldata entro il 15 marzo 2018.
Con il modulo è possibile rinunciare ai ricorsi in commissione tributaria con giudizi pendenti.
Quanto alla PRESCRIZIONE applicabile ai tributi ricordo che per l'IRPEF, IVA e Irap è decennale mentre per l'IMU, Tari e i contributi Inps e Inail il termine è quinquennale dalla notifica della cartella esattoriale.
Tutte le cartelle esattoriali emesse dal 2000 al 2015 e non solo da Equitalia ma anche dai Comuni che avranno optato per concedere questa facoltà ai contribuenti rientrano nella .... magnanimità del legislatore.
Sono interessate anche le somme richieste per le infrazioni al codice stradale, il canone Rai, IRPEF, IVA, Irap e contributi Inps.
Equitalia dovrà rispondere alla richiesta di definizione agevolata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto quindi entro il 24 aprile 2017, comunicando l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza e i bollettini per il pagamento in unica soluzione o a rate.
Evidente l'interesse dello Stato a far cassa, ulteriormente, grazie a questa operazione tributaria, i cui termini integrali sono contenuti nel D.L. 193/2016, che dovrebbe rendere svariati milioni di euro in tempi brevi.
Occhio comunque alle valutazioni derivanti dalla propria posizione particolare prima di aderire.
Per l'esame della posizione personale e consulenza mail studiolegaledevaleri@gmail.com
sabato 11 gennaio 2014
Sinistri stradali. Salta la novità della richiesta di risarcimento danni entro tre mesi dal fatto.
Le novità del tutto penalizzanti per i consumatori in materia di risarcimento
danni da sinistro stradale che erano state inserite nel decreto legge varato dal governo Letta ed in particolare l'art. 8 non sono state convertite in legge e di questo non possiamo che rallegrarci a differenza delle compagnie di assicurazione.
Resta confermato quindi il termine di due anni dal sinistro per proporre la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del responsabile civile e all'assicurato secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2947 del codice civile.
Resta confermato quindi il termine di due anni dal sinistro per proporre la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del responsabile civile e all'assicurato secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2947 del codice civile.
Il decreto
legge 145 del 23 dicembre 2013 aveva modificato il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile in materia
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ecco il testo vigente del secondo comma della norma «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. »
Ecco il testo vigente del secondo comma della norma «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. »
Il
che vuol dire che il
danneggiato, conducente, trasportato o pedone, se l'art. 8 del decreto fosse stato convertito senza modifiche, doveva inviare entro tre mesi dalla data del fatto la richiesta di risarcimento altrimenti poteva essergli opposta la decadenza dal
diritto ad essere risarcito.
Ricordo che la richiesta, in difetto di risarcimento o nell’ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, deve essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.
Ricordo che la richiesta, in difetto di risarcimento o nell’ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, deve essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.
Va ricordato che l’art. 1310 “prescrizione”
del codice civile dispone che l’atto interruttivo della prescrizione contro uno
dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori.
Resta invariato il termine prescrizionale biennale per
i danni causati dalla circolazione stradale, mentre per quelli derivanti da
insidie stradali o trabocchetti, ad esempio le famigerate buche e sconnessioni
stradali, si applica il termine di cinque anni ex art. 2948 del codice civile (Cass. civ. III, 22 giugno 2006 n. 14456).
Qualora poi il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli configuri
una fattispecie penalmente rilevante, ad esempio art. 598 c.p. “omicidio colposo”, il termine
prescrizionale in sede civile diventa quello più lungo previsto in ambito
penale e questo anche se l’azione civile viene proposta nei confronti non
degli autori del reato ma dei soggetti che devono rispondere a titolo di
responsabilità indiretta anche se non interessati dal procedimento penale.
La costituzione di parte civile proposta nel corso del
giudizio interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della
sentenza.
Il termine prescrizionale è interrotto validamente con la richiesta
di risarcimento danni inviata con raccomandata A.R. o la notifica
dell’atto di citazione in giudizio, a seconda del valore dinanzi il Giudice di
Pace o il Tribunale ordinario competente, con cui si formula la domanda di
risarcimento al responsabile civile e alla compagnia che lo assicura per la
r.c.a.
Ai lettori infine indico il commento pubblicato tempo addietro sul blog "Insidia stradale. Buche e tombini, danni e pubblica amministrazione".
Chiarimenti sulle problematiche in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale o da insidia stradale ai recapiti dello Studio o alla mail studiolegaledevaleri@hotmail.com
La prima assistenza informativa a studio non comporta compensi per coloro che hanno subito danni.
La prima assistenza informativa a studio non comporta compensi per coloro che hanno subito danni.
giovedì 6 novembre 2008
Verba iuris. Consumatori. LA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA.

In questa sezione l'Avv. De Valeri dà una breve spiegazione su termini ed istituti del diritto di uso ricorrente.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate al tema trattato. Chi lo desidera può chiedere ulteriori chiarimenti alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com.
La garanzia per i vizi nella vendita.
I lettori possono intervenire condividendo le proprie esperienze collegate al tema trattato. Chi lo desidera può chiedere ulteriori chiarimenti alla mail studiolegaledevaleri@gmail.com.
La garanzia per i vizi nella vendita.
La vendita è il contratto con il quale si trasferisce la proprietà di una cosa o di un altro diritto a fronte del pagamento di un prezzo (art. 1470 codice civile).
Colui che vende è tenuto a garantire che la cosa venduta non abbia vizi che la rendano non idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano il valore in modo rilevante.
Nel caso in cui il venditore in mala fede non abbia informato il compratore sui vizi della cosa l'accordo che limita o esclude la garanzia non ha valore. (art. 1490 codice civile).
La garanzia non è dovuta in due casi: se il compratore conosceva i vizi al momento di concludere il contratto o se i vizi erano di facile riconoscibilità ed il venditore non aveva dichiarato che la cosa era esente da essi (art. 1491 codice civile).
Il compratore nell'ipotesi di esistenza di vizi della cosa vigendo la garanzia può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo corrisposto al venditore.
Se la cosa oggetto della vendita è andata distrutta in conseguenza dei vizi il compratore ha diritto alla risoluzione, se viceversa la cosa è perita per caso fortuito o per sua colpa, è stata rivenduta a terzi o trasformata, il compratore potrà chiedere solo la riduzione del prezzo (art. 1492 codice civile).
Ovviamente se il contratto di vendita viene risolto il venditore deve restituire le somme percepite a titolo di prezzo e rimborsare al compratore le eventuali spese sostenute per la vendita mentre quest'ultimo deve restituire la cosa salvo che questa non sia perita a causa dei vizi (art. 1493 codice civile).
Il venditore deve comunque risarcire il danno al compratore salvo dare la prova che non conosceva i vizi della cosa senza averne colpa.
Se esistenti il venditore dovrà risarcire anche i danni causati al comparatore dai vizi della cosa (art. 1494 codice civile).
Di fondamentale importanza è infine l'art. 1495 del codice civile.
Il compratore deve denunziare entro otto giorni dalla scoperta i vizi al venditore se non vuole decadere dal diritto alla garanzia, salvo che le parti abbiamo concordato un termine superiore o la legge disponga diversamente.
Colui che vende è tenuto a garantire che la cosa venduta non abbia vizi che la rendano non idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscano il valore in modo rilevante.
Nel caso in cui il venditore in mala fede non abbia informato il compratore sui vizi della cosa l'accordo che limita o esclude la garanzia non ha valore. (art. 1490 codice civile).
La garanzia non è dovuta in due casi: se il compratore conosceva i vizi al momento di concludere il contratto o se i vizi erano di facile riconoscibilità ed il venditore non aveva dichiarato che la cosa era esente da essi (art. 1491 codice civile).
Il compratore nell'ipotesi di esistenza di vizi della cosa vigendo la garanzia può chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo corrisposto al venditore.
Se la cosa oggetto della vendita è andata distrutta in conseguenza dei vizi il compratore ha diritto alla risoluzione, se viceversa la cosa è perita per caso fortuito o per sua colpa, è stata rivenduta a terzi o trasformata, il compratore potrà chiedere solo la riduzione del prezzo (art. 1492 codice civile).
Ovviamente se il contratto di vendita viene risolto il venditore deve restituire le somme percepite a titolo di prezzo e rimborsare al compratore le eventuali spese sostenute per la vendita mentre quest'ultimo deve restituire la cosa salvo che questa non sia perita a causa dei vizi (art. 1493 codice civile).
Il venditore deve comunque risarcire il danno al compratore salvo dare la prova che non conosceva i vizi della cosa senza averne colpa.
Se esistenti il venditore dovrà risarcire anche i danni causati al comparatore dai vizi della cosa (art. 1494 codice civile).
Di fondamentale importanza è infine l'art. 1495 del codice civile.
Il compratore deve denunziare entro otto giorni dalla scoperta i vizi al venditore se non vuole decadere dal diritto alla garanzia, salvo che le parti abbiamo concordato un termine superiore o la legge disponga diversamente.
Ricordiamo che in deroga a questo breve termine ma solo per le vendite di prodotti ai consumatori, escludendo la vendita tra privati o tra ditte, la legge dispone che la denuncia possa avvenire entro due mesi dalla scoperta del vizio e la garanzia abbia durata biennale (D.Lgs. 206/2005 cd. Codice del Consumo).
La denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o li abbia nascosti. In sede giudiziale il compratore deve agire entro un anno dalla consegna della cosa, se inadempiente sia convenuto in giudizio dal venditore per l'esecuzione del contratto può far valere la garanzia solo se abbia denunciato il vizio della cosa entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna.
La denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi o li abbia nascosti. In sede giudiziale il compratore deve agire entro un anno dalla consegna della cosa, se inadempiente sia convenuto in giudizio dal venditore per l'esecuzione del contratto può far valere la garanzia solo se abbia denunciato il vizio della cosa entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna.
Decorso un anno il diritto è prescritto, ovvero si estingue poichè il titolare non lo ha esercitato entro il termine fissato dalla legge.
In conclusione una curiosità: se la vendita ha oggetto un animale è operativa e come la garanzia per i vizi ? La risposta è positiva e l'art. 1496 stabilisce che è regolata da leggi speciali o, in difetto, dagli usi locali, in mancanza di entrambi si applicano le regole degli articoli precedenti.
In conclusione una curiosità: se la vendita ha oggetto un animale è operativa e come la garanzia per i vizi ? La risposta è positiva e l'art. 1496 stabilisce che è regolata da leggi speciali o, in difetto, dagli usi locali, in mancanza di entrambi si applicano le regole degli articoli precedenti.
Etichette:
consumatori,
prescrizione,
prodotti,
vendita,
vizi
Iscriviti a:
Post (Atom)

