domenica 20 aprile 2014
Pasqua di Resurrezione. Gesù è una persona viva, oggi, in questo istante (don Oreste Benzi).
"Cristo risorto non muore più !"
"Non perdiamoci dentro le vanità dei nostri errori, abbiamo invece da contemplare Cristo che supera i nostri errori; non perdete mai tempo nelle recriminazioni, impegnate quel tempo per Cristo che è vivo: è lui che ci dà la pace!
Gesù è una persona viva, oggi, in questo istante.
Lui mi sente mentre io parlo, lui vede quello che c'è nel mio cuore, e quello che desidero. Gesù vivo ti dà il criterio di tutta la realtà.
È Gesù vivo che ti fa capire tua moglie che è vicino a te; è Gesù vivo che ti fa capire tuo marito accanto a te; è Gesù vivo che ti fa capire i poveri; è Gesù vivo che ti fa comprendere tutta la Chiesa; è Gesù vivo che ti libera finalmente dal tuo orgoglio, dalla tua superbia."
Pinturicchio, Resurrezione di Cristo con Papa Alessandro VI inginocchiato (1492 -1494).
"Gesù è vivo, ma ha sentimenti umani, purificati dalla pienezza della divinità che dimora in lui. Come vorrei che i suoi sentimenti entrassero in noi, come vorrei che ognuno di noi potesse fissare il volto del fratello con lo stesso sguardo con cui lo guarda Gesù!"
(don Oreste Benzi, fondatore Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII)
Gesù ha vinto la morte e ci ha aperto il passaggio alla vita eterna.
Auguri di pace e serenità a tutti gli amici lettori del blog.
Luigi De Valeri
venerdì 28 marzo 2014
NO PROFIT. Procedura iscrizione 5 per mille scadenza 7 maggio 2014. Ricorso al Tribunale ordinario contro il rigetto della domanda.
Dal 21 marzo gli enti no profit e le associazioni sportive dilettantistiche, enti ecclesiastici, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali ovvero le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 possono presentare la domanda d’iscrizione all’ Agenzia delle Entrate finalizzata ad ottenere le somme del cinque per mille che i contribuenti assegneranno con la prossima dichiarazione dei redditi.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2014 e, ricordo ai legali rappresentanti per evitare possibili omissioni, dovranno seguire la procedura anche gli enti che avevano inviato la domanda per gli anni precedenti.
Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E/2014 è precisato che la domanda va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi ENTRATEL e FISCONLINE, oppure tramite gli intermediari abilitati, professionisti, associazioni di categoria e centri di assistenza fiscale.
Potranno partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle eventuali integrazioni documentali non oltre il 30 settembre 2014, in tal caso è prevista una sanzione pecuniaria di 258 euro.
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione ovvero al 7 maggio 2014.
All’ atto dell’iscrizione il sistema rilascerà una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione indicando i dati inseriti nella domanda, tale attestazione va conservata per ogni successivo incombente e per eventuali successive contestazioni in caso di rigetto.
Per i rappresentanti legali degli enti vi è un ulteriore incombente da effettuarsi entro il 30 giugno 2014: l'invio mediante raccomandata A.R. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale dell'ente, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione allegando una fotocopia del proprio documento di identità.
Detta dichiarazione sostitutiva potrà essere inviata anche mediante P.E.C. avente ad oggetto "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2014" allegando la dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta dal rappresentante legale e copia del documento d'identità.
Gli elenchi provvisori degli ammessi saranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio.
Contro l'eventuale provvedimento di diniego i soggetti aventi diritto potranno ricorrere ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Direzione territoriale dinanzi il Tribunale ordinario competente per territorio, vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Contro l'eventuale provvedimento di diniego i soggetti aventi diritto potranno ricorrere ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Direzione territoriale dinanzi il Tribunale ordinario competente per territorio, vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Lo Studio Legale De Valeri con il suo staff di Roma assiste gli enti no profit per tutte le incombenze di carattere legale, i rapporti con la pubblica amministrazione e l'Agenzia delle Entrate, rapporti con i dipendenti e fornitori, erogazione del beneficio del 5 per mille per gli anni precedenti e ricorso avverso i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che negano l'iscrizione all'elenco dei beneficiari.
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giovedì 13 marzo 2014
Immobili. Accertamento rendite catastali, ricorso entro 60 giorni, come difendersi dal fisco per non versare negli anni tributi sulla casa insostenibili.
In molte città italiane tra cui Milano, Napoli, Bari e Roma, centro storico ed altre microzone comunali come Prati, Parioli ed Esquilino sono in corso le notifiche di avvisi di accertamento contenenti l’attribuzione automatica di nuove rendite catastali per gli immobili, anche non abitativi, dai presupposti ampiamente contestabili.
Da quanto mi riferiscono alcuni concittadini romani anche chi aveva accolto l’invito dell’Agenzia ex art. 1 comma 336 della legge 311/2004 con la procedura DOCFA, Documenti Catasto Fabbricati, aggiornando la rendita del proprio immobile ha ricevuto analoghi avvisi di accertamento.
Va subito detto che il riclassamento se non impugnato potrebbe comportare successivi esborsi di migliaia di euro da tassazione dell'immobile per i proprietari ed eventuali acquirenti che prima di comprare ovviamente verificheranno la rendita catastale, abitazioni principali e soprattutto seconde case, visto il costante aumento dell’imposizione fiscale sugli immobili negli ultimi anni secondo una tendenza che difficilmente verrà invertita, vedi i rumors sulla nuova IUC, IMU e TASI.
Di seguito pubblico una tabella ANSA Centimetri elaborata dall'ufficio studi della C.G.I.A. che indica il vertiginoso incremento dal 2007 della tassazione legata al possesso degli immobili.
Per dare un input ai contribuenti che hanno ricevuto l’avviso di accertamento e desiderano valutare, con l’ausilio di un professionista, l’opportunità di contestarlo … senza perder tempo visto il termine dei 60 giorni dalla notifica, indico una recente ordinanza della Cassazione civile pubblicata il 3 febbraio che ha annullato un avviso di accertamento ricevuto da un contribuente proprietario di un immobile sito nel comune di Napoli.
La controversia decisa dall’ordinanza in commento era stata avviata da un contribuente partenopeo che in primo grado si era visto accogliere il ricorso, successivamente la CTR di Napoli ribaltava il giudizio a seguito dell’appello dell’Agenzia del territorio confermando l’avviso di classamento che prevedeva l’aumento della rendita catastale del suo immobile.
La CTR di Napoli aveva ritenuto esente da vizi l’atto di classamento quanto a presunta carenza di motivazione e rispetto dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio.
Il contribuente interponeva ricorso per cassazione che veniva definito con l’ordinanza n. 2357 del 3 febbraio 2014 che lo ha accolto, la sentenza è stata cassata e l’avviso annullato.
La difesa del contribuente deduceva un primo motivo di impugnazione, violazione dell’art. 3 comma 58 della legge n.662/1996, tenuto conto che tale articolo prevede che il processo di riclassamento prende avvio su richiesta del comune per le microzone individuate con apposito procedimento, individuazione che nella fattispecie mancava con violazione della ratio della legge che imponeva una revisione parziale di determinati classamenti, previa verifica dell’esistenza dei presupposti da parte dell’Agenzia.
Si contestava che l’attribuzione della nuova rendita era astratta e fondata su mera ipotesi dell'Ufficio, generici i parametri enunciati, comprese le infrastrutture ed omesso di considerare che difettava ogni indicazione concreta sulla qualità e sullo stato degli immobili oggetto della variazione e dei luoghi circostanti l’immobile accertato.
L’attribuzione di rendita deve eseguirsi secondo le disposizioni, fondate sull’estimo comparativo, dettate dal R.D. 13 aprile 1939, n. 652, DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 11, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n. 154.
L’Agenzia sosteneva di avere effettuato il nuovo classamento tenendo conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici dell’immobile, delle sue caratteristiche edilizie e del fabbricato che lo comprende, anche attraverso un dettagliato esame delle mutate capacità reddituali degli immobili ricadenti nella stessa zona aventi analoghe caratteristiche tipologiche, costruttive e funzionali, nonché della qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo, che ha subito significativi miglioramenti a seguito dell’incremento delle infrastrutture urbane ma la motivazione specifica del provvedimento era limitata all’enunciazione dei soli dati catastali.
La motivazione, secondo il giudice di legittimità è insufficiente a sorreggere adeguatamente il provvedimento di modifica del classa mento.
La quinta sezione della Cassazione, sentenze n. 4507/2009 e 9629/2012, ha modificato il proprio orientamento ritenendo che quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, si legge nell’ordinanza, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute, nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano, rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.
Alla luce di tale indirizzo interpretativo riguardo il necessario contenuto motivazionale dei provvedimenti il motivo di ricorso appare manifestamente fondato e la sentenza impugnata è meritevole di cassazione.
La Corte ha provveduto anche nel merito, accogliendo l’impugnazione del contribuente ed annullando l’avviso di classamento, poiché dagli atti di causa risultava che l’avviso non rispettava il principio di diritto di cui alla sentenza indicata e non essendoci esigenza di nuovi accertamenti di fatto.
Ricordo ai lettori che la legittimità degli avvisi di accertamento catastale può essere contestata dai contribuenti con il patrocinio di un avvocato mediante ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio da notificarsi all’ufficio nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, è necessario conservare oltre all'atto anche la busta verde che lo conteneva.
La presentazione di una istanza di annullamento dell’avviso in autotutela va sconsigliata sia perché non sospende i termini di sessanta giorni ma soprattutto perché a Roma e nelle grandi città l'Agenzia delle Entrate difficilmente si attiverà per l’annullamento entro lo scadere del termine e comunque l’istanza potrebbe non essere accolta rendendo definitivo l’accertamento in quanto non più impugnabile.
Lo Studio Legale De Valeri effettua attività di consulenza ed esame della documentazione finalizzata alla redazione dei ricorsi e successiva discussione dinanzi le Commissioni tributarie.
Avv. Luigi De Valeri
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giovedì 6 marzo 2014
Legge 21 febbraio 2014 n. 9. Credito di imposta per le imprese, le reti ed i consorzi che investono in attività di ricerca e sviluppo.
Per le reti di impresa costituite e per quelle in itinere segnalo un tax benefit da cogliere ai fini della crescita e dello sviluppo imprenditoriale delle aziende.
E' stato di recente convertito in legge il Decreto Destinazione Italia che prevede un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo ed hanno un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro.
E' stato di recente convertito in legge il Decreto Destinazione Italia che prevede un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo ed hanno un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro.
Potenziali fruitori di questo beneficio sono anche le reti di impresa e i consorzi che hanno avviato o si apprestano a svolgere attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ogni partecipante potrà beneficiarne secondo il proprio apporto economico all'attività in questione.
Il legislatore ha stabilito che il credito di imposta sia attribuito “nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta”:
Il legislatore ha stabilito che il credito di imposta sia attribuito “nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta”:
Per il triennio 2014-2016 la Legge 9/2014 ha previsto un limite massimo del credito di imposta di 600 milioni di euro, ogni impresa potrà beneficiare di 2.500.000 euro nel limite complessivo annuale individuato da un Decreto del Ministero Sviluppo Economico di prossima pubblicazione.
E' bene specificare quali attività di ricerca e sviluppo sono ammesse a fruire del beneficio:
E' bene specificare quali attività di ricerca e sviluppo sono ammesse a fruire del beneficio:
- A) lavori sperimentali o teorici aventi la finalità di acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- B) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla successiva lettera C);
- C) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, inoltre altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
- D) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
La creazione di nuovi brevetti rientra nelle attività che potranno fruire dell'agevolazione.
Le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con il Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, i costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, le spese contrattuali e quelle afferenti alle competenze tecniche e ai brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza sono ammesse ai fini del beneficio.
Le spese relative al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con il Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro, i costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, le spese contrattuali e quelle afferenti alle competenze tecniche e ai brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza sono ammesse ai fini del beneficio.
Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione, l’impresa deve allegare al bilancio la certificazione di un revisore, del collegio sindacale o di una società di revisione.
Ulteriori delucidazioni sulla normativa in commento per gli interessati e i soggetti partecipanti alle reti di impresa o consorziati ai recapiti dello Studio. L'attività di consulenza viene svolta anche in collaborazione con gli studi commerciali che seguono le reti di imprese e i consorzi.
studiolegaledevaleri@gmail.com
Ulteriori delucidazioni sulla normativa in commento per gli interessati e i soggetti partecipanti alle reti di impresa o consorziati ai recapiti dello Studio. L'attività di consulenza viene svolta anche in collaborazione con gli studi commerciali che seguono le reti di imprese e i consorzi.
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sabato 22 febbraio 2014
Finanziamenti alle reti di imprese, A.T.I. e consorzi del settore turismo. Pubblicato il bando D.M. 8.1.2013, scadenza 9 maggio 2014 per la presentazione delle domande.
Una notizia di evidente interesse ed una opportunità da valutare con attenzione per le aziende del settore turismo che hanno costituito una rete di imprese secondo i canoni della Legge 33 del 9 aprile 2009 o altre forme di aggregazione come l'A.T.I. o sono in procinto di definirle.
E' stato pubblicato il 7 febbraio 2014 il bando per la “concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo”, di cui al Decreto 8 gennaio 2013 del Ministro degli affari regionali, turismo e sport.
Sul sito del MIBAC che segnalo, www.beniculturali.it è possibile prenderne visione in forma integrale con gli allegati e scaricare i modelli di domanda.
La domanda, unitamente agli allegati e a tutta la documentazione, deve essere presentata dal capofila o legale rappresentante entro e non oltre il 9 maggio 2014 a pena di esclusione.
La domanda e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione, deve essere trasmessa esclusivamente tramite P.E.C del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, sottoscritti con la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, secondo quanto stabilito dal C.A.D.
Il bando è destinato ai progetti elaborati e presentati da soggetti uniti nella forma giuridica del contratto di rete di impresa e da altre forme di aggregazione come i consorzi e le società consortili e le A.T.I. sempre operanti nel settore del turismo.
Anche le aggregazioni in fase di costituzione possono presentare la domanda ma entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando la rete o altra forma ammessa dovrà essere costituita.
Si fa cenno in questo post ad alcune delle principali condizioni enunciate nel bando che in quanto definitivo deve essere esaminato nella sua integralità.
Per l'ammissibilità della domanda è richiesto, tra l'altro, che alla data di presentazione tutte le imprese dell’aggregazione appartengano alla categoria delle micro o piccole imprese (Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), sede operativa in Italia, iscrizione al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda di contributo, le imprese non versino in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, non si trovino in stato di fallimento o siano sottoposte a procedure di liquidazione, anche volontaria, concordato preventivo, amministrazione controllata, siano in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali obbligatori, rispettino le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro.
Le reti e altri soggetti legittimati devono avere un oggetto sociale coerente con gli obiettivi del bando, la presenza di partecipanti nel numero minimo di 10 piccole e micro imprese, l'80% delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere il relativo codice primario ATECO 2007 adottato dall’ Agenzia delle Entrate.
Le imprese devono risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di MPI.
Non sono pertanto ammissibili nella stessa aggregazione le imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Ogni rete dovrà nominare una impresa capofila che dovrà presentare la domanda, curare i rapporti con l’Amministrazione concedente e ripartire il contributo eventualmente ottenuto tra tutti i partecipanti.
Le imprese devono risultare autonome tra di loro ai sensi della disciplina comunitaria e nel rispetto della definizione di MPI.
Non sono pertanto ammissibili nella stessa aggregazione le imprese che risultino tra di loro associate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
I progetti devono prevedere spese complessivamente non inferiori a euro 400.000 euro e devono comprendere almeno una tra iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e servizi, iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line, implementazione di iniziative di commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e nuovi strumenti di social marketing, iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete finalizzate alla creazione di pacchetti turistici innovativi, promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.
Il finanziamento è sottoposto al regime "de minimis", l’importo concedibile è di entità rilevante ovvero 200.000 euro per ciascun progetto.
Le Regioni competenti per territorio dovranno verificare la compatibilità dei progetti presentati con le linee di politica turistica regionale.
Non tutte le spese potranno fruire del contributo indicato nel bando, vi rientrano i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, tra cui le fidejussioni, le spese notarili e di registrazione, nella misura massima del 5% del contributo richiesto, costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione, costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto nella misura massima del 10% del contributo, costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali attraverso le attività di promozione dell’ ENIT, costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività del progetto, costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto, nella misura massima del 15% del contributo.
Il finanziamento verrà erogato nella misura del 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo e dietro presentazione di garanzia fidejussoria, 40% a stato di avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il programma previsto ed il residuo 20% a saldo, previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta.
E' opportuno, tenuto conto della lex specialis del bando, l'esame preventivo sia delle caratteristiche delle aggregazioni che intendono presentare la domanda che dei progetti finalizzati a ricevere i finanziamenti.
E' opportuno, tenuto conto della lex specialis del bando, l'esame preventivo sia delle caratteristiche delle aggregazioni che intendono presentare la domanda che dei progetti finalizzati a ricevere i finanziamenti.
Lo Studio assiste le reti di imprese e le altre aggregazioni di imprese dalla fase di start-up, richieste di esame dei requisiti di ammissibilità e dei progetti per la partecipazione al bando, chiarimenti sulla costituzione ed assistenza successiva alle reti di impresa ai contatti indicati.
Luigi De Valeri è associato ASSORETI PMI dal 2013.
Luigi De Valeri è associato ASSORETI PMI dal 2013.
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lunedì 10 febbraio 2014
Abilitazione scientifica nazionale. Pubblicati i giudizi delle commissioni sui docenti. Per i non idonei ricorso al T.A.R. o in alternativa al Presidente della Repubblica.
Continua la pubblicazione dei risultati delle commissioni che hanno valutato l'idoneità dei docenti in base alla nuova procedura avviata con la riforma Gelmini per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima e seconda fascia.
Le candidature sono state presentate dal 27 luglio 2012 al 20 novembre 2012..
La legge 240 del 30 dicembre 2010 all'articolo 16 ha istituito l’abilitazione scientifica nazionale, che ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia.
L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
Le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione sono stabilite da un regolamento attuativo emanato con il D.P.R. 14 settembre 2011 n. 222, Regolamento concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari.
I criteri e i parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi sui candidati alla abilitazione sono inoltre definiti nel Decreto Ministeriale n. 76/2012.
E' disponibile sul portale www.abilitazione.miur.it l'accesso agli atti delle commissioni e i risultati relativi all'abilitazione relativa alla tornata 2012 che i candidati devono verificare per conoscere la propria posizione ed eventualmente valutare l'opportunità di un ricorso contro la decisione delle commissioni.La validità dell'abilitazione ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata ha durata di quattro anni dal suo conseguimento.
Per i non idonei è preclusa la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo per il medesimo settore concorsuale della stessa fascia ovvero della fascia superiore.
Le commissioni hanno espresso un giudizio di idoneità senza dover sottostare a limitazioni quantitative per cui teoricamente tutti i candidati potevano essere giudicati idonei.
Per determinare l'idoneità del singolo candidato sono state ideate le “mediane” con indicatori bibliometrici e non bibliometrici predefiniti al fine di limitare la discrezionalità delle commissioni mediante criteri oggettivi di valutazione, comunque ci si è chiesti se tutti i candidati che superano la mediana potranno contare sulla certezza dell’idoneità e se coloro che non superano le mediane possano comunque risultare idonei.
La pubblicazione degli atti delle procedure di abilitazione sul sito dell' A.S.N ha una durata di 120 giorni.
Alla scadenza di tale periodo per ciascun settore concorsuale sarà comunque possibile per i candidati consultare le informazioni personali riguardanti l'esito del giudizio nel sito riservato www.loginmiur.cineca.it
Rimarranno visibili sul sito pubblico dell'A.S.N esclusivamente gli elenchi degli abilitati.
I candidati giudicati non idonei possono presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati, scaduto questo termine avranno a disposizione il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da presentarsi nel termine di centoventi giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
Informazioni in via generale ai contatti dello Studio Legale De Valeri indicati nel blog.
I candidati non idonei possono chiedere una consulenza preventiva per la loro posizione al fine di verificare le prospettive del ricorso al T.A.R. Lazio, competente per tutti gli interessati.
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sabato 11 gennaio 2014
Sinistri stradali. Salta la novità della richiesta di risarcimento danni entro tre mesi dal fatto.
Le novità del tutto penalizzanti per i consumatori in materia di risarcimento
danni da sinistro stradale che erano state inserite nel decreto legge varato dal governo Letta ed in particolare l'art. 8 non sono state convertite in legge e di questo non possiamo che rallegrarci a differenza delle compagnie di assicurazione.
Resta confermato quindi il termine di due anni dal sinistro per proporre la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del responsabile civile e all'assicurato secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2947 del codice civile.
Resta confermato quindi il termine di due anni dal sinistro per proporre la richiesta di risarcimento danni alla compagnia del responsabile civile e all'assicurato secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 2947 del codice civile.
Il decreto
legge 145 del 23 dicembre 2013 aveva modificato il secondo comma dell'articolo 2947 del codice civile in materia
di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Ecco il testo vigente del secondo comma della norma «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. »
Ecco il testo vigente del secondo comma della norma «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. »
Il
che vuol dire che il
danneggiato, conducente, trasportato o pedone, se l'art. 8 del decreto fosse stato convertito senza modifiche, doveva inviare entro tre mesi dalla data del fatto la richiesta di risarcimento altrimenti poteva essergli opposta la decadenza dal
diritto ad essere risarcito.
Ricordo che la richiesta, in difetto di risarcimento o nell’ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, deve essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.
Ricordo che la richiesta, in difetto di risarcimento o nell’ipotesi di mancata accettazione della somma inviata dalla compagnia, deve essere rinnovata entro i due anni successivi per evitare la prescrizione.
Va ricordato che l’art. 1310 “prescrizione”
del codice civile dispone che l’atto interruttivo della prescrizione contro uno
dei debitori in solido ha effetto anche nei confronti degli altri debitori.
Resta invariato il termine prescrizionale biennale per
i danni causati dalla circolazione stradale, mentre per quelli derivanti da
insidie stradali o trabocchetti, ad esempio le famigerate buche e sconnessioni
stradali, si applica il termine di cinque anni ex art. 2948 del codice civile (Cass. civ. III, 22 giugno 2006 n. 14456).
Qualora poi il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli configuri
una fattispecie penalmente rilevante, ad esempio art. 598 c.p. “omicidio colposo”, il termine
prescrizionale in sede civile diventa quello più lungo previsto in ambito
penale e questo anche se l’azione civile viene proposta nei confronti non
degli autori del reato ma dei soggetti che devono rispondere a titolo di
responsabilità indiretta anche se non interessati dal procedimento penale.
La costituzione di parte civile proposta nel corso del
giudizio interrompe la prescrizione fino al passaggio in giudicato della
sentenza.
Il termine prescrizionale è interrotto validamente con la richiesta
di risarcimento danni inviata con raccomandata A.R. o la notifica
dell’atto di citazione in giudizio, a seconda del valore dinanzi il Giudice di
Pace o il Tribunale ordinario competente, con cui si formula la domanda di
risarcimento al responsabile civile e alla compagnia che lo assicura per la
r.c.a.
Ai lettori infine indico il commento pubblicato tempo addietro sul blog "Insidia stradale. Buche e tombini, danni e pubblica amministrazione".
Chiarimenti sulle problematiche in tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale o da insidia stradale ai recapiti dello Studio o alla mail studiolegaledevaleri@hotmail.com
La prima assistenza informativa a studio non comporta compensi per coloro che hanno subito danni.
La prima assistenza informativa a studio non comporta compensi per coloro che hanno subito danni.
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