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venerdì 11 novembre 2011

Fisco. Dal 1 ottobre 2011 in vigore gli avvisi esecutivi. Pro-memoria per il contribuente che vuole difendersi se la pretesa è infondata.


Dal primo ottobre 2011 è entrata in vigore ed è operativa la concentrazione della riscossione nell'accertamento stabilita con la manovra estiva del 2010.
Come stabilito dall'art. 29 del decreto legge 78/2010 gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate diventano esecutivi dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica al contribuente costituendo in tal modo un titolo per la riscossione dei tributi cui si riferiscono e per l'esecuzione forzata.
La novità non riguarda tutti i tributi ma le imposte sui redditi, le relative addizionali,l'IVA e l'IRAP e comunque i periodi di imposta non potranno essere precedenti al 2007, sono esclusi tra gli altri i tributi doganali e l'imposta di registro applicabile in tema di locazioni e compravendite immobiliari.

Gli atti di accertamento dovranno contenere l'intimazione ad adempiere le somme dovute entro sessanta giorni, nel medesimo termine potrà proporsi l'eventuale ricorso al giudicie tributario, e l'avviso che decorsi trenta giorni dal termine per il pagamento il recupero delle somme verrà affidato all'agente della riscossione che potrà procedere con l'esecuzione forzata ai danni del contribuente.
Va ricordato però che il decreto sviluppo convertito nella Legge 106/2011 ha stabilito che l'esecuzione forzata verrà sospesa per 180 giorni dopo l'affidamento agli agenti di riscossione sia per chi avrà presentato ricorso alla commissione tributaria con l'istanza di sospensione dell'esecutività che per il contribuente che farà acquiescenza all'atto.
Il concessionario, qualora rilevi l'esistenza di fondati motivi di pericolo per il buon esito della riscossione, potrà cautelarsi con il sequestro conservativo dei beni, l'iscrizione di ipoteca o il fermo amministrativo ai danni del contribuente.

E' altamente probabile che a seguito dell'incremento delle istanze di sospensiva nei ricorsi i giudici tributari riceveranno un rilevante carico di lavoro dovendo assicurare con una udienza ad hoc una prima valutazione sul periculum in mora paventato dal contribuente.

Ai contribuenti che hanno ricevuto l'avviso di accertamento dal 1 ottobre devo ovviamente suggerire di attivarsi senza indugio rivolgendosi a professionisti del diritto tributario giudiziale per ottenere una valutazione rapida su come gestire la controversia.
E le strade da intraprendere sono le seguenti: pagare le somme richieste entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento beneficiando della riduzione delle sanzioni,presentare la domanda di accertamento con adesione che sospende il pagamento per altri novanta giorni oppure dare mandato al legale e far redigere il ricorso alla commissione tributaria competente con l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto.
Tale istanza andrà ben congegnata evidenziando il fumus boni iuris e il periculum in mora indicando l'esistenza di motivi di urgenza per la trattazione del ricorso chiedendo espressamente la fissazione di una udienza precedente quella di merito.
L'accoglimento della sospensiva,che può essere presentata anche in sede amministrativa all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto, eviterà il pagamento di un terzo delle somme richieste.

Ricordiamo ai contribuenti "avvisati" che l'istanza di annullamento in autotutela all'ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'atto non sospende i termini per impugnare l'avviso di accertamento per cui occorre non far trascorrere i sessanta giorni senza presentare il ricorso onde evitare l'esecutività dell'avviso.

Per ulteriori delucidazioni in materia tributaria e per verificare le singole situazioni e decidere come gestire in tempi brevi l'avviso di accertamento, viste le novità non certo benevole per il contribuente, lo Studio è a disposizione dei lettori che, ricevuto l'avviso e raccolta la documentazione relativa al periodo d'imposta interessato, potranno far esaminare la fondatezza della pretesa azionata dal Fisco.

martedì 17 maggio 2011

Fisco. IRAP e piccoli professionisti, le recenti decisioni della Cassazione sui rimborsi ai contribuenti.


Continua l'annosa questione IRAP - liberi professionisti e si susseguono le sentenze in subiecta materia , per i lettori un riepilogo dei punti fermi ormai acquisiti dalla giurisprudenza tributaria e recentissime decisioni favorevoli agli agenti di commercio e ai medici convenzionati con il S.S.N.

Premetto che l'art. 2, D.Lgs. 446/97 stabilisce per l'imposta regionale sulle attività produttive il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi" e che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/2001 ha precisato che il presupposto per l'applicazione non sussiste nel caso di una attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione.
Lo scorso anno la Cassazione, con la sentenza n. 6068 del 12 marzo 2010, si è occupata degli agenti di commercio rilevando che costoro non hanno una autonomia organizzativa in quanto la società mandante indica i clienti da visitare e richiede un report settimanale sugli incontri.
Pertanto i giudici di legittimità reputano che l'uso dei beni strumentali non sia rilevante per gli agenti di commercio per stabilire la presenza o meno di una attività autonomamente organizzata.

Pochi giorni dopo è stata pubblicata la sentenza n. 6536 del 17 marzo 2010 con cui la Cassazione ha fissato i criteri per stabilire quando vi è l'organizzazione autonoma che giustifica l'applicazione dell'IRAP al contribuente.
Ebbene due le condizioni indicate per l'applicazione dell'IRAP dal giudici di piazza Cavour: il contribuente non è inserito in strutture di cui sono responsabili soggetti terzi ed è responsabile della propria organizzazione, il contribuente impiega beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile, ad es. un personal computer ed una stampante,per svolgere la professione oppure si avvalga del lavoro altrui.Il contribuente dovrà dare prova dell'assenza di queste due condizioni per andare esente dal pagamento del tributo.
Chi può dirsi sicuramente al riparo dall'applicazione dell'IRAP alla luce di queste condizioni sono i giovani praticanti, avvocati o dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc. che lavorano per studi di cui sono titolari altri avvocati o commercialisti ed usufruiscono della loro organizzazione.

La Suprema Corte, sezione V, con la decisione n. 6471 del 17 marzo 2010 ha precisato che il professionista senza dipendenti e che utilizza limitati strumenti per l'attività, arredamento e macchine per ufficio, conseguendo redditi proporzionati all'attività svolta può andare esente dal versamento.

E ora le ultime recentissime decisioni della Cassazione, sezione tributaria.
La prima è Cassazione n. 10271 del 10 maggio 2011 e riguarda un medico convenzionato con il S.S.N. cui era stato negato il rimborso,in essa si legge che giustamente i giudici del merito avevano rilevato l'insussistenza dell'autonoma organizzazione e che la disponibilità di uno studio professionale preso in locazione nel quale esercitare l'attività in convenzione costituisce elemento indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria.
La seconda è Cassazione, ordinanza del 10 maggio 2011 n. 10295 sempre relativa e favorevole ad un medico convenzionato i cui beni strumentali utilizzati erano una autovettura,un p.c., un telefono cellulare e alcuni mobili e arredi di valore non eccessivo ritenuti rispondenti ai minimi indispensabili per l'esercizio della professione, costui non aveva un proprio studio, dipendenti e scarsa rispetto al fatturato era l'incidenza dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni afferenti all'attività professionale.
I due medici convenzionati hanno visto riconosciuto il diritto al rimborso.

In conclusione ricordo che coloro che hanno aderito al regime dei cosiddetti "minimi" ovvero i contribuenti con ricavi che non superano i 30.000 euro sono esclusi dal versamento dell'IRAP secondo quanto prescrive l'art. 1, comma 96 e ss. della legge 244/2007.

Per coloro che, forse mal consigliati, hanno versato l'IRAP e, anche alla luce della giurisprudenza tributaria indicata, ritengono di aver diritto alla restituzione ricordo che il termine per presentare l'istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate è di 48 mesi dal pagamento del tributo, è consigliabile inviare la richiesta, allegando i documenti probatori in copia, con due raccomandate A.R., sia all'agenzie delle entrate competente secondo il domicilio fiscale che alla Regione di appartenenza.

Qualora la richiesta di rimborso venga rigettata o accolta parzialmente il contribuente può impugnare il provvedimento di rigetto dinanzi la competente commmissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica, se, passati 90 giorni, non viene comunicata alcuna decisione potrà ricorrere alla commissione fino alla prescrizione decennale.