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lunedì 19 ottobre 2015

Eliminato l'obbligo di esporre il contrassegno R.C.A. Veicoli non assicurati, quando risarcisce Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada ?

Dal 18 ottobre 2015 è cessato l’obbligo di esporre sul proprio veicolo il contrassegno di assicurazione Responsabilità civile Auto.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 agosto 2013 n. 110 ha previsto “Il processo di dematerializzazione si conclude entro 2 anni dall’ entrata in vigore del presente regolamento, con conseguente cessazione da quella data dell’obbligo di esposizione del contrassegno…” Il decreto è entrato in vigore il 18 ottobre 2013 quindi dal 18 ottobre non è più obbligatoria l’esposizione del contrassegno sul parabrezza.
Nel 2014 secondo una ricerca effettuata dall'ANIA di recente resa nota, ben 3,9 milioni di autovetture circolavano in Italia senza rispettare l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile auto con una compagnia di Assicurazione autorizzata a prestare questo tipo di garanzia.
Molti i casi in cui il contrassegno esibito sull'auto dopo verifica si è rivelato falso.
Cosa fare se malauguratamente si incappa in un sinistro stradale di cui è responsabile in tutto o in parte il conducente di un veicolo che risulta non assicurato per la RC Auto e si ha diritto al risarcimento del danno materiale subito e, talvolta, anche alla persona ?



Il danneggiato potrà rivolgersi alla Compagnia designata e a CONSAP - Gestione Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei seguenti casi:
  • veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
  • veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose vengono risarciti integralmente);
  • veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente è attiva:
    • Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell'Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
    • Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
    • Liquidazione dei danni a cura dell'Impresa designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
  • veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:
- sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
- sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.
(fonte www.consap.it)

Ai sensi dell’art. 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l' IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, ha designato a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, verificatisi nel triennio decorrente dal 1° luglio 2015, le seguenti imprese di assicurazione:

Generali Italia per le regioni CAMPANIA  e FRIULI- VENEZIA GIULIA. 
Società Cattolica di Assicurazione per la BASILICATA  e il VENETO. 
Società Reale Mutua di Assicurazioni per la VALLE D’AOSTA, PIEMONTE, LIGURIA  e SARDEGNA
Allianz per la LOMBARDIA, MARCHE, LAZIO e PUGLIA 
Unipolsai Assicurazioni per il TRENTINO A.A., TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, ABRUZZO, MOLISE, SICILIA e REPUBBLICA DI SAN MARINO.
Sara Assicurazioni per le regioni UMBRIA  e CALABRIA.

Ricordo che la prescrizione dei danni da sinistro stradale ex art. 2947 c.c. è di due anni dalla data del fatto, detto termine viene interrotto e comincia nuovamente a decorrere dalla ricezione della raccomandata a.r. di messa in mora e richiesta di risarcimento del danno al responsabile del sinistro e alla Compagnia di Assicurazione.

Tenuto conto della normativa in vigore e della molteplicità delle condizioni richieste è’ consigliabile rivolgersi all’avvocato subito dopo il sinistro ovvero sin dalla fase della compilazione della richiesta di risarcimento, per evitare di incorrere in errori che possono pregiudicare il buon esito della procedura.

Gli onorari e le spese dell'intervento legale per il danneggiato sono posti a carico della Compagnia che risarcisce il danno (Cass. civ. III, 11154/2015).

Chiarimenti  sulla casistica dei sinistri stradali con danni rientranti nella competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai recapiti dello Studio.


studiolegaledevaleri@gmail.com